domenica 2 agosto 2020

COSA SUCCEDE SE RINUNCIO A UNA SUPPLENZA?




Molti dei nostri lettori si stanno chiedendo in quali sanzioni si incorre nel caso in cui si decida di rifiutare una supplenza, anche in seguito a una serie di modifiche che sono avvenute quest’anno sulla formazione delle graduatorie e sul conferimento delle supplenze.


Di seguito riportiamo l’Articolo 14 dell’Ordinanza Ministeriale N 60 del 10 luglio 2020 che regolamenta gli effetti della rinuncia, mancata assunzione o abbandono del servizio in caso di supplenza da GPS o da GI.


Articolo 14 dell’OM 20 del 10/07/2020

(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)



1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:



a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:


i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;


ii. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;


iii. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;



b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:


i. la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; 


ii. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;


iii. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.



2. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)”


Lasciare una supplenza conferita da GI per accettare una supplenza al 31/08 o al 30/06




Questo significa che si può lasciare una supplenza conferita in base alle graduatorie d’Istituto per una delle seguenti tipologie:


a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico (31 agosto, comma 4, art 2 OM 60);


b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (di solito 30 giugno, comma 4 articolo 2, OM 60).


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