I docenti che hanno ottenuto la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra) dal 1 settembre 2021, o dal 1 settembre 2020, possono fare di mobilità solose non incorrono in qualche vincolo.
Per facilitare la lettura e consultazione abbiamo proposto dei casi comuni, che ci vengono richiesti sulla pagina e Gruppo Facebook e su Instagnam.
Ricordiamo che per poter chiedere il passaggio di ruolo è necessario aver superato l'anno di prova e avere l'abilitazione per l'insegnamento nella relativa classe di concorso.
CASO 1: Ho ottenuto il passaggio di
ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2021 (o 2020) su una sede indicata come
preferenza puntuale (singola scuola)
Non è
consentita la mobilità 2022. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità
per 3 anni.
N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di
espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:
-domanda
condizionata
-trasferimenti
d’ufficio
-beneficiari
precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o
distretto sub-comunale dove
si applica la precedenza, anche se sono stati
soddisfatti su una preferenza
di scuola o di distretto sub-comunale
espressamente richiesti
CASO 2: Ho ottenuto il passaggio di
ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2021 (o 2020) su una sede indicata come
preferenza sintetica in un distretto subcomunale del comune di titolarità
Non è
consentita la mobilità 2022. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità
per 3 anni.
N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di
espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:
-domanda
condizionata
-trasferimenti
d’ufficio
-beneficiari
precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o
distretto sub-comunale dove
si applica la precedenza, anche se sono stati
soddisfatti su una preferenza
di scuola o di distretto sub-comunale
espressamente richiesti
CASO 3: Ho ottenuto il passaggio di
ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2021 (o 2020) su una sede indicata come
preferenza sintetica (escluse le tipologie del caso 6)
Puoi fare
domanda di mobilità 2022, per il momento non hai vincoli di permanenza.
CASO 4: Ho ottenuto il passaggio di
ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2021 (o 2020) su una sede dello stesso comune di titolarità indicata come
preferenza sintetica (escluse le tipologie del caso 6)
A nostro avviso puoi fare
domanda di mobilità 2022, per il momento non hai vincoli di permanenza, così come riportato anche dall'approfondimento della CISL.
Altri sindacati e altri portali che trattano normativa scolastica, invece non la pesano così. Il testo della normativa (articolo 2, comma 2 CCNI Mobilità del 27/01/2022 è questo:
"Nel
caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei
movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto
sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità
volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno
dello stesso comune anche per la mobilità professionale."
Le indicazioni presenti in questo post sono state sviluppate sulla base dell' ordinanza ministeriale n. 45 del 25.2.2022 e dell'approfondimento messo a disposizione dalla CISL disponibile a questo link: CISL scuola Mobilità 2022/23
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