giovedì 3 marzo 2022

Mobilità: Dichiarazione anno di servizio di ruolo per chi ha decorrenza giuridica diversa da quella economica





Molti docenti  hanno avuto nomina in ruolo giuridica dal 1/09/2020, ma la decorrenza economica è partita dal 1/06/2021 (o successiva, a seconda dei singoli casi).



L’anno di ruolo con decorrenza giuridica dal 1/09, coperto da supplenza (almeno 180gg) su stessa cdc o su cdc dello stesso ordine di scuola per il quale si può avere il passaggio di cattedra, corrisponde alla lettera A della tabella di valutazione titoli. Tale servizio deve essere indicato nella sezione “ANZIANITA’ DI SERVIZIO”, della domanda di mobilità su ISTANZE ONLINE al PUNTO 1Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)”.



Se invece il docente è stato immesso in ruolo su una classe di concorso di un ordine di scuola diverso da quello dove ha prestato servizio nel 2020/20216 (ad esempio: ruolo all’infanzia e servizio alla primaria, oppure ruolo alle superiori e assunzione alle medie), tale servizio, corrisponde alla lettera B della tabella di valutazione titoli e deve essere indicato nella sezione “ANZIANITA’ DI SERVIZIO”, della domanda di mobilità su ISTANZE ONLINE al PUNTO 2Anzianità derivante da: numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza (lettere B e B1, nota 4)”




Nel caso in cui il docente abbia avuto nomina giuridica ma non abbia prestato alcun servizio, l’anno di ruolo esclusivamente giuridico va inserito “ANZIANITA’ DI SERVIZIO”, della domanda di mobilità su ISTANZE ONLINE al PUNTO 2Anzianità derivante da: retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4)”.

 

Come caricaricare gli Allegati

I modelli da caricare su Istanze online vanno prima scaricati sul PC, modificati nelle parti che interessano e poi caricati nella sezione “altri servizi” e poi su “gestione allegati”, la procedura è indicata a questo link:


Come caricare gli allegati su Istanze online

 

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Altri Approfondimenti sulla Mobilità:
 

I Docenti assunti da GPS, art. 59 comma 8, decreto legge n. 73/2021, possono chiedere trasferimento?

 

Date della mobilità 2022

 

Mobilità 2022: tutti i neoassunti a tempo Indeterminato potranno presentare domanda di trasferimento nella stessa provincia o in altra provincia.

 

Valutazione del punteggio di ruolo e preruolo nella Mobilità e nelle Graduatorie interne d'Istituto 

 

Mobilità territoriale e Mobilità Professionale: che differenza c'è, quali sono i requisiti 

 

Mobilità 2020: cosa scelgo? Scuole? Province? Distretti comuni? Riposte ad alcune delle situazioni più comuni

 

 

martedì 1 marzo 2022

Mobilità per i docenti che hanno ottenuto il Passaggio di ruolo o di cattedra


 

I docenti che hanno ottenuto la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra) dal 1 settembre 2021, o dal 1 settembre 2020, possono fare di mobilità solose non incorrono in qualche vincolo. 

Per facilitare la lettura e consultazione abbiamo proposto dei casi comuni, che ci vengono richiesti sulla pagina e Gruppo Facebook e su Instagnam.

Ricordiamo che per poter chiedere il passaggio di ruolo è necessario aver superato l'anno di prova e avere l'abilitazione per l'insegnamento nella relativa classe di concorso.

 

CASO 1: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2021 (o 2020) su una sede indicata come preferenza puntuale (singola scuola)

Non è consentita la mobilità 2022. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per 3 anni.

N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:

-domanda condizionata

-trasferimenti d’ufficio

-beneficiari precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti

 

CASO 2: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2021 (o 2020) su una sede indicata come preferenza sintetica in un distretto subcomunale del comune di titolarità

Non è consentita la mobilità 2022. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per 3 anni.

N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:

-domanda condizionata

-trasferimenti d’ufficio

-beneficiari precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti

 

CASO 3: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2021 (o 2020) su una sede indicata come preferenza sintetica (escluse le tipologie del caso 6)

Puoi fare domanda di mobilità 2022, per il momento non hai vincoli di permanenza.


CASO 4: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2021 (o 2020) su una sede dello stesso comune di titolarità indicata come preferenza sintetica (escluse le tipologie del caso 6)

A nostro avviso  puoi fare domanda di mobilità 2022, per il momento non hai vincoli di permanenza, così come riportato anche dall'approfondimento della CISL.

Altri sindacati e altri portali che trattano normativa scolastica, invece non la pesano così. Il testo della normativa  (articolo 2, comma 2 CCNI Mobilità del 27/01/2022 è questo:

"Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale."


Le indicazioni presenti in questo post sono state sviluppate sulla base dell' ordinanza ministeriale n. 45 del 25.2.2022 e dell'approfondimento messo a disposizione dalla CISL disponibile a questo link: CISL scuola Mobilità 2022/23

 

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Altri Approfondimenti sulla Mobilità:
 

 

 

 

 

Valutazione del serivizio di ruolo e preruolo



In questo approfondimento ci occupiamo del punteggio da attribuire al servizio di ruolo e preruolo
 
A breve altri aggiornamenti sulla domanda di mobilità.

Valutazione servizio di ruolo

L’anno in corso non si valuta
Il servizio di ruolo vale 6 punti per ogni anno.
Gli anni di ruolo in Aspettativa per famiglia si valutano solo se sono stati svolti almeno 180 gg. 
I periodi di congedo sono validi a tutti gli effetti per l’anzianità di servizio.

Valutazione servizio Preruolo

Ogni anno di preruolo (indipendentemente dall’ordine di scuola in cui è svolto) vale 6 punti.
Si considera un anno se il servizio preruolo è stato prestato per almeno 180 giorni o  ininterrottamente  dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative.
Il servizio su sostegno viene valutato doppio solo se svolto con relativo titolo di specializzazione e solo per i docenti che chiedono trasferimento su posti di sostegno.
I servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status  di parificate congiuntamente  a  quello  di  paritarie  e  del servizio  comunque  prestato  nelle  scuole  paritarie  dell'infanzia comunali.

I titoli vanno inseriti nella domanda online su Istanze online e poi vanno dichiarati e allegati mediante le atodichiarazioni. Maggiori info a questo link: Mobilità 2019: quali modelli allegare
 
 

Come compilare la sezione del servizio preruolo su istanze online e sul modello D

 
Servizio preruolo (anzianità di servizio casella 3)
Il servizio effettuato come preruolo va inserito nella casella 3. Bisogna inserire il totale degli anni validi come preruolo (compresi gli anni svolti su posto di sostegno), ossia prestati per almeno 180 giorni (anche non continuativi) o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini finali.


Ogni anno di preruolo viene valutato 6 punti per la mobilità a domanda.

Il riferimento normativo è il punto B e B1 della tabella di valutazione titoli del CCN mobilità.

L'anno in corso non viene valutato, in nessun caso.

Il servizio preruolo nella scuola pubblica è sempre valido, anche se prestato in un ordine di scuola diverso.

Oltre alla compilazione della domanda online bisogna dichiarare questo servizio anche nella sezione 3 A del modello D (dichiarazione titoli di servizio) che deve poi essere caricato negli allegati.
Per approfondimenti su come si caricano gli allegati questo link: Come caricare gli allegati su istanze online



Servizio preruolo con sostegno

Coloro i quali chiederanno mobilità su posti di sostegno, potranno inserire al punto 5 (relativamente alla casella preruolo) il numero di anni svolti su posto di sostegno in possesso del relativo titolo di specializzazione. Infatti per i trasferimenti su posto di sostegno ogni anno svolto su posto di sostegno viene raddoppiato, se il docente risultava in possesso del relativo titolo di specializzazione.



Oltre alla compilazione della domanda online bisogna dichiarare questo servizio anche nella sezione 4B (per la scuola secondaria) o 5B (per la scuola dell'infanzia e primaria) del modello D che deve poi essere caricato negli allegati.
Se il servizio su posto di sostegno è servizio di ruolo si indica nella sezione 4A per la scuola secondaria e 5A per la primaria

Eventuale servizio svolto su posto di sostegno senza titolo si specializzazione viene valutato come preruolo, ma non dà diritto al doppio punteggio. Pertanto va dichiarato solo al punto 3A.
 
 
 
Tutte i riferimenti normativi di queste indicazioni sono contenuti nella tabella di valutazione titoli e nelle note allegate al CCN mobilità 2022.

Per compilare correttamente la domanda di mobilità si consiglia di leggere attentamente la tabella valutazione titoli e le note allegate in quanto in questo approfondimento sono riportate solo alcune informazioni in risposta alle domande più frequenti sui gruppi e nella pagina facebook Dima Scuola.
 

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Altri Approfondimenti sulla Mobilità:
 

 

 
 
 

Mobilità 2022: Modelli e Allegati

 


Molti i docenti, in questi giorni, alle prese con la domanda di mobilità, che potrà essere inoltrata dall’apposita applicazione, sul portale istanze online fino al 15 marzo 2022.

I docenti dovranno: 
1) Compilare il Form online (domanda online
2) Allegare i modelli compilati (autodichiarazioni)



Modelli ufficiali MIUR
I modelli ufficiali del MIUR sono scaricabili a questo link

Di questi, i neoimmessi in ruolo dovranno compilare solo l’allegato D sella sezione 3 A, ossia quella relativa al preruolo.

Ricordiamo che l’anno in corso non si valuta, mentre gli anni di preruolo si valutano solo se sono stati svolti almeno 180 gg nello stesso A.S., oppure se svolti almeno dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini (o delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia).
 
Approfondimenti sulla valutazione del servizio in questo post: MOBILITA’ 2022: valutazione del servizio di ruolo e preruolo



Altre Autodichiarazioni e/o Pluridichiarazione
Oltre a quetsi modelli “ufficiali” bisogna allegare anche le autocertificazioni di ciò che inserisce nella domanda online, ad esempio:

  • i titoli posseduti
  • le esigenze di famiglia
  • le dichiarazioni relative alla 104
  • l’appartenenza a categorie protette
  • per i docenti che chiedono trasferimento su sostegno: titolo di specializzazione al sostegno
  • per i docenti che chiedono passaggio di ruolo o cattedra: possesso dell’abilitazione relativa e del superamento dell’anno di prova.

Tali modelli sono disponibili su vari siti tra cui quello della FLC CGIL a questo link


Molti preferiscono fare un'unica Autodichiarazione comprendente tutti i punti (Pluridichiarazione).

La dichiarazione della 104 va fatta a parte e allegata.

Come caricaricare gli Allegati

I modelli da caricare su Istanze online vanno prima scaricati sul PC, modificati nelle parti che interessano e poi caricati nella sezione “altri servizi” e poi su “gestione allegati”, la procedura è indicata a questo link:


Come caricare gli allegati su Istanze online

 

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Altri Approfondimenti sulla Mobilità:
 

 

 
 
 

 

Mobilità per i Neoassunti a TI 2021/22 . Quali possibilità e quali obblighi

 


Photo by: Shopify Partners

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022, in deroga al precendente vincolo triennale, i docenti neoassunti a TI nell'A.S. 2020/2021 e 2021/2022 possono fare domanda di trasferimento sia provinciale che interpovinciale.

Questo vale solo per la mobilità 2022; dall'anno prossimo bisognerà rispettare il vincolo triennale di permanenza nella sede.

 

La domanda di mobilità è obbligatoria?

La domanda di mobilità non è obbligatoria.

Chi vuole sopostarsi può chiedere trasferimento, chi non vuole spostarsi non deve presentarla.


Cosa succede se non presento la domanda?

I docenti assunti nel 2020/21 e nel 2021/22 che non presenteranno domanda di mobilità resteranno nella attuale sede, che sarà sede di titolarità, a meno che non ci siano situazioni di soprannumero.

 

Cosa succede se presento domanda di mobilità, ma non ottengo il trasferimento?

I docenti assunti nel 2020/21 e nel 2021/22 che non saranno soddisfatti nella richieste presentate nella domanda di mobilità resteranno nella attuale sede, che sarà sede di titolarità, a meno che non ci siano situazioni di soprannumero.

 

Sono neoassunto a TI da GPS (art 59) posso chiedre trasferimento?

Purtroppo no. Ne abbiamo parlato qui:

I Docenti assunti da GPS, art. 59 comma 8, decreto legge n. 73/2021, possono chiedere trasferimento?

 

Assunto a TI 2021/22. Se non faccio domanda quest'anno, posso farla l'anno prossimo?

 No, attualmente la deroga vale solo per quest'anno scolastico. 


Assunto a TI 2021/22. Posso chiedere il passaggio di ruolo da un grado all'altro?

 No, bisogna prima superare l'anno di prova e poi il vincolo triennale.


Nella domanda di trasferimento posso chiedere sia sedi di province diverse?

Si, in ordine di preferenza.


Tutte le notizie relative all'anno di prova, confronto e consigli saranno condivisi nel gruppo Facebook per docenti in prova e i rispettivi tutor:
 
 
 
Altri Approfondimenti sulla Mobilità:
 


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