martedì 21 febbraio 2017

Mobilità docenti 2017: principali novità


Cerchiamo di riassumere quali sono le principali novità del CCN mobilità 2017. Ricordo che il CCN per quanto firmato da alcune sigle sindacali, non è stato ancora pubblicato ufficialmente. Per avere indicazioni più precise sulle modalità e i tempi di presentazione delle domande bisogna attendere la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale.

Possibilità di trasferimento in altra provincia per tutti, massimo 15 preferenze

Tutti i docenti di ruolo (assunti prima del 2015, assunti nel 2015 in tutte le fasi e i neoassunti 2016) potranno chiedere il trasferimento sia in provincia che fuori provincia e potranno indicare massimo 15 preferenze tra province, ambiti territoriali e scuole (di quest’ultime massimo 5). La domanda sarà unica, procedura differente rispetto a quella adottata fino all’anno scorso, quindi chi desidera indicare sia preferenze in provincia che fuori provincia avrà a disposizione 15 scelte in totale.


Valutazione per intero del servizio preruolo

Il servizio preruolo nelle scuole stati viene valutato per intero, ossia 6 punti e non la metà, come invece veniva fatto fino all’anno scorso. Nessuna novità invece per il servizio nelle scuole paritarie.


Titolarità su scuola per chi ha incarico triennale

Chi attualmente si trova con un incarico triennale in una scuola, indipendentemente dal fatto che sia stato scelto dal DS o assegnato d’ufficio, potrà ottenere la titolarità su scuola se riuscirà ad ottenere il trasferimento in un a delle massimo 5 scuole che eventualmente indicherà. Il docente potrà indicare anche meno di 5 scuole e le scuole possono appartenere anche a province diverse.


Rischio di perdere la titolarità su scuola

Se un docente attualmente titolare su scuola indica nella domanda un ambito territoriale o una provincia e ottiene il trasferimento su una di queste preferenze, perde la titolarità su scuola e diventa titolare su ambito territoriale. Dovrà poi sottoporsi alla chiamata per competenze (ex chiamata diretta) presentando candidatura ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito territoriale ottenuto.



Graduatorie interne d'istituto uniche

L’organico di diritto e quello di potenziamento confluiscono in un organico unico ossia l’organico dell’autonomia previsto dalla legge 107/2015. Verrà, dunque, stilata una graduatoria interna d’istituto per ogni classe di concorso unica, ossia che comprenderà sia i docenti su “cattedra” sia su posto di “potenziamento”. Anche per le scuole che hanno più plessi, anche in altri comuni e per le scuole superiori che fino all’anno scorso avevano codici meccanografici distinti in base alla tipologia di scuola (istituto tecnico, professionale e liceo) verrà stilata un'unica graduatoria dell’intero istituto e non più graduatorie distinte. Rimarranno distintine le graduatorie dei corsi diurni da quelli serali.


 
Neoimmessi in ruolo 2016

I docenti neoimmessi in ruolo 2016 che hanno già un incarico triennale in un istituto scolastico non dovranno fare domanda di mobilità obbligatoria, in quanto fanno parte dell’organico dell’autonomia della scuola. Potranno fare domanda di mobilità volontaria anche in un'altra provincia così come tutti gli altri docenti.

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Tutto sulla mobilità:
Mobilità 2017: unica domanda per trasferimentoprovinciale e interprovinciale, due domande distinte per trasferimento e passaggio di cattedra/ruolo

Mobilità provinciale e interprovinciale: quale prevale?

Neoimmessi 2016/2017: domanda di mobilità obbligatoria o no? Graduatorie Interne d’Istituto: cosa sono e chi deve presentare domanda

Docenti di sostegno e continuità didattica




Ogni tanto navigando su internet leggo di diverse proposte riguardanti l'insegnamento su posti di sostegno; obbiettivo è cercare di garantire continuità didattica agli alunni che hanno bisogno del sostegno.

Effettivamente come docente ho visto più alunni cambiare ogni anno docente rispetto a quelli che riuscivano ad avere continuità. Ma perché? Perché i docenti chiedono il passaggio su posto comune? Perché i docenti si trasferiscono su posto di sostegno in altra scuola? Perché cambiano classe nella stessa scuola?

Ripensando alle esperienze personali ho osservato che la maggior parte dei docenti di sostegno non erano di ruolo.

Secondo una stima pubblicata da Orizzonte Scuola in Italia in media il 22% dei posti di sostegno è in deroga, questo implica che non essendo posti in organico di diritto non possono essere dati ad immissioni in ruolo e a trasferimenti, ma solo a provvedimenti annuali. Questi posti, quindi, vengono dati o ad assegnazione provvisoria/ utilizzazione, anche a docenti di ruolo in altre province, o a supplenze fino al termine delle attività didattiche. Dato che questi posti non sono stabili è più facile che siano soggetti a cambiamento degli insegnanti.

Addirittura in Campania il posti in deroga sono circa il 30%, dato che secondo me te de ad aumentare nel corso dell'anno in seguito a deroghe che sopraggiungere successivamente. Questo significa che ogni 3 docenti di sostegno in una scuola circa 1 non è titolare. 

A questo punto invece di proporre vincoli che siano più lunghi (ad esempio la proposta del vincolo a 10 anni), oppure legati al singolo alunno (proposta di vincolare il docente all'alunno per tutta la durata del percorso di studi), a mio avviso per garantire continuità agli alunni bisognerebbe garantire il posto ai docenti, assumendo a tempo indeterminato su tutti i posti disponibili.



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Ruolo su sostegno: una scorciatoia?

venerdì 17 febbraio 2017

Vittime Errore Algoritmo: comunicato



Ricevo e condivido il comunicato del gruppo facebook Vittime Errore Algoritmo:


Siamo un gruppo di docenti vittime dell'algoritmo che ha gestito la mobilità 2016/2017.


Siamo stati scavalcati, nell'assegnazione della sede, da colleghi che hanno partecipato alla nostra stessa fase di mobilità, ma con punteggi inferiori e senza precedenze.


Siamo stati illusi dal Ministero della Pubblica Istruzione che aveva assicurato che tutto sarebbe stato sistemato grazie alle Conciliazioni. 


Gli errori non sono stati rettificati, i colleghi "graziati" a nostre spese rimangono tuttora al posto erroneamente assegnatogli.

Chiediamo che:

  • le nostre situazioni vengano rettificate prima di partecipare ad un'altra mobilità;
  • il Ministero si faccia carico degli errori commessi, ammessi ma finora ignorati.



giovedì 16 febbraio 2017

E’ possibile chiedere titolarità nella scuola in cui si ha l’incarico triennale?



I docenti che hanno ricevuto un incarico triennale in una scuola, sia se sono stati individuati dal DS con chiamata diretta, sia se hanno ottenuto una sede d’ufficio, possono produrre domanda di mobilità esprimendo 15 preferenze totali tra ambiti province e scuole (di cui massimo 5 scuole)

Tali docenti otterranno titolarità su scuola solo se verranno soddisfatti in una delle massimo 5 scuole indicate, che possono appartenere anche province e/o ambiti diversi.

E’ esclusa la possibilità di richiedere titolarità sulla sede in cui il docente è attualmente destinatario di incarico triennale. Sembra che il sistema impedirebbe di inserire questa scelta in quanto figurerebbe come sede di partenza.

Ma per quanto il docente si trovi già in quella sede, permangono i dubbi su quali differenze ci saranno in futuro tra i docenti che avranno incarico triennale e i docenti che avranno sede di titolarità
Secondo alcuni pareri sindacali, c'è da stare tranquilli, perché le due tipologie di contratto si equivalgono e le tutele previste in caso di soprannumero, quest'anno sono le medesime. Nulla è dato sapere per gli anni futuri.
Quello che preoccupa i docenti titolari di incarico triennale è il comma 80 della legge 107 secondo il quale “Il dirigente scolastico formula  la  proposta  di  incarico  in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché' in  coerenza  con  il  piano dell'offerta formativa.”

Il timore quindi è che allo scadere dei 3 anni in seguito a variazioni del PTOF, il DS possa non rinnovare l'incarico triennale. In tal caso il docente resterebbe comunque titolare di ambito e dovrebbe sottoporsi a chiamata diretta per ottenere un altro incarico triennale in una delle scuole dell’ambito territoriale (oppure fare domanda di mobilità volontaria per un altro ambito o provincia).

Molti si chiedono se sia conveniente quest’anno chiedere le 5 scuole per ottenere titolarità.

Mio parere personale (da prendere, dunque, come tale) è che se si desidera cambiare scuola perché si ritiene di migliorare la propria posizione lavorativa (per vicinanza, per tipologia di scuola o quant’altro), allora conviene senza dubbio fare domanda di mobilità su scuola.

Se l’obbiettivo è solo quello di acquisire titolarità, a costo di peggiorare la propria situazione lavorativa, ci penserei su un po’ di più, perché è vero che la titolarità su sede da maggiori sicurezze, rispetto al futuro incerto della scuola post L.107, ma bisogna decidere se il gioco vale la candela.

Se poi davvero non ci sono differenze tra le due tipologie di contratti, non vedo perché non dare la possibilità ai docenti che si trovano attualmente in una scuola con incarico triennale, di chiedere titolarità presso la stessa scuola. Si eviterebbe un ulteriore rimescolamento di carte, con docenti che vengono spostati da una scuola all’altra con conseguente danno per la continuità didattica e quindi per gli alunni.

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Tutto sulla mobilità: