martedì 31 gennaio 2017

Mobilità 2017: unica domanda per trasferimento provinciale e interprovinciale, due domande distinte per trasferimento e passaggio di cattedra/ruolo




Ancora in discussione il nuovo Contratto Collettivo Nazionale mobilità per il corrente anno scolastico. Tuttavia alcuni punti sembrano ormai definiti.
Tutti potranno chiedere il trasferimento sia in provincia che fuori provincia e potranno indicare massimo 15 preferenze tra province, ambiti territoriali e scuole (di quest’ultime massimo 5). La domanda sarà unica, procedura differente rispetto a quella adottata fino all’anno scorso, quindi chi desidera indicare sia preferenze in provincia che fuori provincia avrà a disposizione 15 scelte in totale.


La domanda di passaggio di cattedra/ruolo (mobilità professionale) è invece distinta rispetto a quella del trasferimento provinciale o interprovinciale su stessa classe di concorso (mobilità territoriale). Sembra che le preferenze anche per questa domanda siano massimo 15 tra province, ambiti territoriali e scuole (di quest’ultime massimo 5), da confermare con la pubblicazione ufficiale del CCN mobilità 2017. 


Per chiedere passaggio di ruolo i requisiti sono: essere in possesso della corrispondente abilitazione e aver superato l'anno di formazione e di prova.


Questo significa che chi desidera chiedere sia il trasferimento in altra sede che il passaggio di cattedra o ruolo potrà indicare 15 preferenze per la prima domanda e 15 preferenze (uguali o diverse, dipenderà dal tipo di scelta) per la seconda.

Ricordo che passare da sostegno a posto comune è un semplice trasferimento (mobilità territoriale) se il posto comune è sulla stessa classe di concorso per la quale il docente è assunto su sostegno (es. da primaria sostegno a primaria comune), mentre è passaggio di ruolo se è da una classe di concorso ad un'altra di altro ordine di scuola (es. da sostegno infanzia a primaria comune), o passaggio di cattedra se è da una classe di concorso ad un’altra nello stesso ordine di scuola (es. da sostegno su A047 matematica, a posto comune A049 matematica e fisica).

giovedì 26 gennaio 2017

Riforma Concorso Docenti: quali “sconti” avranno i docenti abilitati e/o con 36 mesi di servizio




Parte dei posti per il prossimo concorso sarà riservata ai docenti che sono già in possesso di abilitazione e a coloro che sono inseriti nelle GI di III e che hanno 36 mesi di servizio anche non continuativo; questo prevede lo schema legislativo N. 377 del 16/01/2016, relativo al sistema di formazione iniziale per l’accesso al ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, che dovrebbe entrare in vigore dall’ Anno Scolastico 2020/2021, sottoposto ad esame parlamentare (articolo 17, comma 3) e quindi ancora suscettibile di modifiche prima dell'approvazione.

Ricordiamo che il concorso prevede l’espletamento di 3 prove (articolo 6):
prima prova scritta: sarà relativa a una specifica disciplina scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso;
seconda prova scritta: sarà relativa alle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche;
prova orale: sarà relativa a tutte le discipline della classe di concorso, all’accertamento della conoscenza di una lingua straniera europea e delle abilità informatiche di base.

I vincitori di concorso dovranno poi fare un percorso di formazione di tre anni le cui caratteristiche sono descritte qui: Concorso Docenti: laformazione iniziale per i vincitori sarà triennale dal 2020. Ecco in cosaconsisterà il percorso formativo.  TITOLO.

La proposta del governo è quella di agevolare l’intera procedura dell’accesso al ruolo per i docenti che sono già abilitati, secondo i percorsi previgenti (PAS, TFA, SISS ecc), e per quelli che sono iscritti in II e III fascia delle Graduatorie d’Istituto e hanno 36 mesi di servizio. Sono stati infatti proposti sia degli esoneri rispetto alle 3 prove concorsuali (articolo 17, comma 4) sia una riduzione del percorso (di fatto non più triennale) di formazione iniziale (articolo 17, comma 5,6 e 7).
Vediamo nel dettaglio.


Docenti abilitati che hanno 36 mesi di servizio

I docenti che hanno già conseguito l’abilitazione all’insegnamento (TFA, PAS, SISS ecc) e hanno anche svolto 36 mesi di servizio (anche non continuativo):
  • accedono direttamente alla prova orale del concorso
  • dovranno frequentare e superare solo il terzo (e ultimo) anno del triennio di formazione.
  
Docenti abilitati che non hanno 36 mesi di servizio

I docenti che hanno già conseguito l’abilitazione all’insegnamento (TFA, PAS , SISS ecc), ma non hanno svolto 36 mesi di servizio:
  • accedono direttamente alla prova orale del concorso
  • dovranno svolgere il secondo e il terzo anno del triennio di formazione.

Docenti non abilitati che hanno 36 mesi di servizio

I docenti che non hanno ancora conseguito l’abilitazione, ma hanno svolto 36 mesi di servizio (anche non continuativo):
  • dovranno sostenere la prima prova scritta e la prova orale del concorso
  • dovranno frequentare e superare il primo e il terzo (e ultimo) anno del triennio di formazione.

Aspiranti docenti non abilitati e senza servizio (o comunque meno di 36 mesi)

Gli aspiranti docenti che non hanno ancora conseguito l’abilitazione e che non hanno mai prestato servizio, o comunque hanno prestato meno di 36 mesi di servizio:
  • dovranno sostenere le 3 prove previste dal concorso
  • dovranno frequentare e superare i 3 anni del percorso di formazione iniziale.

Rimane da capire se gli abilitati e i docenti con 36 mesi di servizio entreranno a far parte di unica graduatoria con percentuale di posti riservati, oppure se verranno istituite delle graduatorie separate.

I requisiti per l’accesso al concorso sono descritti qui: Riforma Concorso Docenti: non occorrerà più l'Abilitazione per partecipare alconcorso per la scuola secondaria. Requisiti e titoli d’accesso

venerdì 20 gennaio 2017

Riforma Concorso Docenti: non occorrerà più l'Abilitazione per partecipare al concorso per la scuola secondaria. Requisiti e titoli d’accesso




Prosegue l’approfondimento sullo schema legislativo relativo al sistema di formazione iniziale per l’accesso al ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto del Govern N 377 del 16 gennaio 2017) , che dovrebbe entrare in vigore dall’ Anno Scolastico 2020/2021, sottoposto ad esame parlamentare, quindi potrebbe subire delle variazioni prima dell'approvazione.

Il primo step di accesso è il concorso pubblico nazionale che consente l'ingresso al successivo percorso formativo e valutativo di durata triennale, descritto in questo post.
Una quota dei posti del concorso sarà riservata agli abilitai e a coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d’istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo.

Sono previste 3 tipologie di posti

   a) Posti comuni relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria. 
   b) Posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico della scuola secondaria.
    c) Posti di sostegno


La novità principale è che mentre dal 2012 bisognava essere già abilitati per poter partecipare al concorso, dal 2020 non sarà necessaria l’abilitazione, ma occorreranno altri requisiti.
Infatti, come si evince dalla relazione tecnica allegata all’atto del governo, l'attuale assetto di accesso alla procedura concorsuale verrà innovato, in quanto non prevede più, per la scuola secondaria, il requisito iniziale di accesso alla procedura concorsuale dell'abilitazione all'insegnamento, ma il solo titolo di studio come definito nell'ambito del decreto che dovrà disciplinare le classi di concorso.

I requisiti che il candidato dovrà avere per accedere al concorso sono i seguenti:

1. per i posti comuni:

  • Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di secondo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso individuata in base decreto di cui all'articolo 4; 
  • Certificazione, tramite “diploma supplement” o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; 

  • Attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell’articolo 7, comma l, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo l0, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.

2. Per i posti di insegnante tecnico-pratico:

  • laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso in base al decreto di cui all'articolo 4, sulla base di successivi accordi contrattuali;
  • certificazione, tramite “diploma supplement” o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
  • attestazione delle competenze linguistiche, cor1'Ìspondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma l, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo l0, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.


3. Per i posti di sostegno:
Costituirà titolo di accesso al concorso, il possesso dei requisiti di cui per i posti comuni o per quelli di insegnante tecnico-pratico, relativamente alla classe di concorso indicata dal candidato in sede di domanda di partecipazione


Secondo il testo del Decreto legislativo da approvare, verrà pubblicato un Decreto Ministeriale per riordinare e aggiornare periodicamente le classi di concorso e per individuare i settori scentifico-disciplinari all’interno dei quali acquisire i 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Molti docenti attualmente inseriti nella seconda e terza fascia d’istituto si chiedono se anche il possesso dei requisiti, soprattutto quelli nelle discipline didattiche e pedagogiche e la laurea per gli insegnanti tecnico-pratici, sia un vincolo alla partecipazione al concorso anche per loro, che sono già abilitati e/o hanno prestato servizio per 36 mesi.
Questo aspetto sarà da chiarire, anche se dalla lettura del testo sembrerebbe che non ci siano distinzioni e che quindi tutti gli aspiranti debbano essere in possesso dei requisiti indicati.
Qui si p visualizzare  l'Atto del Governo N 377