lunedì 31 dicembre 2018

Concorso Docenti Sostegno: chi potrà parteciparvi




E’ in attesa di pubblicazione l’atto ufficiale che modificherà il DLgs 59, che disciplina il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.


Rispetto alla riforma del PD cambia l’accesso ai posti a tempo indeterminato sul sostegno. Laddove prima serviva solo il titolo di studio con relativi CFU (compresi i 24 CFU o 3 anni di servizio), adesso si ritorna alla Specializzazione sul Sostegno come requisito di accesso.


Potranno quindi partecipare al prossimo concorso su Posto di Sostegno, soltanto chi è in possesso della Specializzazione sul Sostegno e questo vale sia per i Docenti delle cdc della Tabella A (laurea magistrale), sia per i Docenti ITP della tabella B (Diploma specifico).

Fino ad oggi era possibile conseguire la specializzazione mediante la frequenza e il superamento di specifiche scuole di specializzazione. Per accedere bisognava avere l'abilitazione nella propria classe di concorso e poi si doveva superare un test d’ingresso selettivo.


In pratica gli attuali specializzati sul sostegno sono solo gli abilitati.


Senza specializzazione al sostegno NON si potrà partecipare al prossimo concorso.


Il DLgs 59 con le sue modifiche non prevede per il momento deroghe, per chi non ha il titolo di specializzazione, neanche per il primo concorso post approvazione.


Tutto ciò sembra molto stano e in completa dissonanza con i dati dell’ultimo concorso per abilitati del 2018. In diverse regioni, soprattutto settentrionali, i posti di sostegno non stati dati al ruolo per mancanza di aspiranti in Graduatoria. In alcuni casi questo è dovuto anche alla mancata pubblicazione delle GMRA 2018 in tempo utile per le immissioni in ruolo, ma in ogni caso il numero di docenti attualmente specializzati non copre il fabbisogno di docenti di sostegno.


Si dice in giro (“voci di corridoio”) che poi faranno una deroga per chi starà frequentando il corso di specializzazione, ma in questo caso nascono numerosi interrogativi:


Se verranno ammessi con deroga anche i docenti che frequentano il prossimo corso di sostegno (che ancora non è stato neanche bandito), che tempi avrà il prossimo concorso Docenti??? 


Sarà questo il preludio di una drastica riduzione delle ore di sostegno da assegnare agli allievi e di conseguenza riduzione di cattedre per i docenti?


O ancora (e questo è ciò che mi preoccupa di più) c’è la precisa volontà politica di creare ulteriore precariato che costa che consente comunque un risparmio economico (in termini di mensilità da retribuire e soprattutto di scatti di anzianità)?????

Concorso Docenti di Sostegno e Specializzazione al Sostegno: Differenze


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domenica 30 dicembre 2018

Nuovo concorso docenti ITP: aperto a tutti i diplomati e abilitante




E’ in attesa di approvazione la modifica al Dlgl 59/2017, che disciplina il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.


Per concorrere per i posti comuni di ITP, ossia per le classi di concorso della Tabella B del DPR 19/2016 e delle succcessive modifiche del DM-259 del 2017  per le quali è necessario come requisito di accesso il diploma basterà infatti avere i titoli previsti per l’insegnamento della specifica classe di concorso, quindi il solo Diploma (eventualmente congiunto ad altri titoli specifici se previsti dalla tabella).

Qui un link ad un'applicazione messa a disposizione dall FLC CGIL per controllare se il proprio diploma consente di accedere all'insegnamento e per quali classi di concorso. 


Per gli ITP quindi niente 24 CFU, niente Laurea triennale, almeno fino al 2024/2025.

Inoltre chi supera tutte le prove concorsuali, ossia ottiene anche il punteggio minimo per ciascuna delle 3 prove (2 prove scritte e 1 prova orale) consegue l’abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso (art 1, comma 6).

Questo significa che chi ottiene almeno 7/10 ad ogni prova, anche se non risulta vincitore di concorso, conseguirà l’abilitazione all’insegnamento.


I nuovi abilitati con questa nuova procedura concorsuale, potranno quindi iscriversi in II fascia di Graduatorie di Istituto, a meno che il nuovo governo non proponga qualche altra fantasiosa riforma anche per il reclutamento dei docenti a tempo Determinato, modificando le fasce delle GI o i requisiti di accesso.


Per quanto tutto questo possa sembrare un miglioramento della situazione (e in parte lo è in quanto un FIT con tirocinio di 2 o 3 anni per professionisti laureati e spesso plurispecializzati era impraticabile), comporterà numerose problematiche e andrà a inasprire la situazione del precariato, problematiche, peraltro, già note e già vissute almeno dal 2000, dopo il concorso del 1999.

Un vero e proprio ritorno al passato di 20 anni.


Nel prossimo post approfondiremo in che modo questa riforma potrebbe peggiorare le condizioni, non solo dei docenti precari, ma di tutta la scuola a partire dai veri protagonisti: gli alunni.

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sabato 29 dicembre 2018

Nuovo concorso docenti: il concorso torna ad essere abilitante



E’ in attesa di approvazione la modifica al DLgs 59/2017, che disciplina il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

Il DLgs 59 aveva introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei docenti chiamato FIT, secondo il quale i vincitori di concorso avrebbero dovuto svolgere un periodo di formazione di 3 anni (o 2 nel caso avessero già 3 anni di servizio) prima di essere confermati in ruolo.

La Bozza attualmente in discussione in Parlamento modifica ulteriormente la procedura riducendo a 1 solo anno di prova e formazione per i neoassunti da concorso, al termine del quale, superato il colloquio finale con il comitato di valutazione, si ottiene la conferma in ruolo.

Sparisce quindi il FIT e si ritorna al Caro e Vecchio Concorsone aperto a tutti.

Per concorrere per i posti comuni (per le classi di concorso per le quali è necessaria la laurea magistrale o a ciclo unico come requisito di accesso) basterà infatti avere i titoli previsti per l’insegnamento della specifica classe di concorso congiunti a uno dei seguenti titoli:

  • 24 CFU nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
  • 3 anni di servizio nei precedenti 8 anni, di cui almeno uno nella cdc per la quale si partecipa al concorso;
  • Un’abilitazione in una classe di concorso o per altro grado di istruzione, anche diversa da quella per la quale si partecipa (art 1 comma 1, e comma 5).

Inoltre, chi supera tutte le prove concorsuali, ossia ottiene anche il punteggio minimo per ciascuna delle 3 prove (2 prove scritte e 1 prova orale) consegue l’abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso (art. 1, comma 6).

Questo significa che chi ottiene almeno 7/10 ad ogni prova, anche se non risulta vincitore di concorso, conseguirà l’abilitazione all’insegnamento.

I nuovi abilitati con questa nuova procedura concorsuale potranno, quindi, iscriversi in II fascia di Graduatorie di Istituto, a meno che il nuovo governo non proponga qualche altra fantasiosa riforma anche per il reclutamento dei docenti a tempo Determinato, modificando le fasce delle GI o i requisiti di accesso.

Per quanto tutto questo possa sembrare un miglioramento della situazione (e in parte lo è in quanto un FIT con tirocinio di 2 o 3 anni per professionisti laureati e spesso plurispecializzati era impraticabile), comporterà numerose problematiche e andrà a inasprire la situazione del precariato, problematiche, peraltro, già note e già vissute almeno dal 2000, dopo il concorso del 1999.

Un vero e proprio ritorno al passato di 20 anni.

Nel prossimo post approfondiremo in che modo questa riforma potrebbe peggiorare le condizioni, non solo dei docenti precari, ma di tutta la scuola a partire dai veri protagonisti: gli alunni.
 
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