Altri approfondimenti sul trasferimento su posto di sostegno sono riportati qui:
Le indicazioni presenti in questi post sono state sviluppate sulla base dell'Ordinanza Ministeriale 106 del 29/03/2021 e dell'approfondimento messo a disposizione dalla CISL disponibile a questo link: CISL scuola Mobilità 2021/22
CASO 1: Assunto con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2020 da qualunque graduatoria e in qualunque ordine di scuola
Non è consentita la mobilità 2021. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per altri 4 anni (5 anni di permanenza).
N.B. Il vincolo non si applica ai docenti sovrannumerari o in esubero o appartenenti alle categorie dell’articolo 33, commi 3 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
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Continuiamo ad illustrare dei casi a titolo d'esempio per comprendere chi può presentare domanda di mobilità 2021, chi ha vincoli e quali vincoli.
CASO 8: Ho ottenuto il trasferimento dal 1 settembre 2020 (o 2019) su una sede indicata come preferenza puntuale (singola scuola)
Non è consentita la mobilità 2021. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per 3 anni.
N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:
-domanda condizionata
-trasferimenti d’ufficio
-beneficiari precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti
CASO 9: Ho ottenuto il trasferimento dal 1 settembre 2020 (o 2019) su una sede indicata come preferenza sintetica su distretto subcomunale nel medesimo comune di titolarità (singola scuola)
Non è consentita la mobilità 2021. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per 3 anni.
N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:
-domanda condizionata
-trasferimenti d’ufficio
-beneficiari precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti
CASO 10: Ho ottenuto il trasferimento dal 1 settembre 2020 (o 2019) su una sede indicata come preferenza sintetica (escluse le tipologie del caso 9)
Puoi fare domanda di mobilità 2021, per il momento non hai vincoli di permanenza.
Le indicazioni presenti in questo post sono state sviluppate sulla base dell'Ordinanza Ministeriale 106 del 29/03/2021 e dell'approfondimento messo a disposizione dalla CISL disponibile a questo link: CISL scuola Mobilità 2021/22
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Continuiamo ad illustrare dei casi a titolo d'esempio per comprendere chi può presentare domanda di mobilità 2021, chi ha vincoli e quali vincoli.
CASO 5: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2020 (o 2019) su una sede indicata come preferenza puntuale (singola scuola)
Non è consentita la mobilità 2021. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per 3 anni.
N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:
-domanda condizionata
-trasferimenti d’ufficio
-beneficiari precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti
CASO 6: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2020 (o 2019) su una sede indicata come preferenza sintetica in un distretto subcomunale del comune di titolarità
Non è consentita la mobilità 2021. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per 3 anni.
N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:
-domanda condizionata
-trasferimenti d’ufficio
-beneficiari precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti
CASO 7: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2020 (o 2019) su una sede indicata come preferenza sintetica (escluse le tipologie del caso 6)
Puoi fare domanda di mobilità 2021, per il momento non hai vincoli di permanenza.
Le indicazioni presenti in questo post sono state sviluppate sulla base dell'Ordinanza Ministeriale 106 del 29/03/2021 e dell'approfondimento messo a disposizione dalla CISL disponibile a questo link: CISL scuola Mobilità 2021/22
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