mercoledì 31 marzo 2021

Mobilità 2021: attenzione a non richiedere il trasferimento su posto di sostegno, se non lo si desidera

 


Nella domanda di mobilità i docenti di ruolo su posto comune, in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, possono richiedere anche il trasferimento su posto di sostegno. Qualora la richiesta fosse accolta, il docente dovrà permanere 5 anni su tale tipologia di posto.


Per richiedere il trasferimento anche su posto di sostegno bisogna andare nella sezione “SCELTA TIPO POSTO” della domanda e poi indicare l’ordine di preferenza al punto 36 (per la scuola secondaria) “Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento”.

Indicando 1: posto normale; 2: posto di sostegno, il sistema prenderà in considerazione ogni preferenza indicata nella domanda a partire dalla prima inserita valutando prima se è disponibile un posto normale. Se ad esempio la prima preferenza è una scuola e il posto normale non è disponibile, il sistema valuta se è disponibile un posto di sostegno. Se è disponibile un posto di sostegno il docente viene trasferito in quella scuola su posto di sostegno. Se non è disponibile neanche un posto di sostegno il sistema passa alla seconda preferenza indicata e così via.

Se il docente non ha intenzione di chiedere il trasferimento su posto di sostegno, non dovrà indicare tale preferenza, nè compilare questa sezione lasciando “NESSUNA SELEZIONE” nello spazio relativo alla casella “posto di sostegno”.

Altri approfondimenti sul trasferimento su posto di sostegno sono riportati qui:
Il movimento da posto di sostegno a posto comune non è un passaggio di cattedra, ma una mobilità territoriale. Come compilare la domanda di trasferimento da e su posto di sostegno



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MOBILITA' 2021: Chi può partecipare alla mobilità e chi ha vincoli. Casi possibili

 



In seguito alle numerose domande pervenute sulla pagina Facebook Dima Scuola e nel gruppo Facebook Anno di Prova 2020/2021, abbiamo deciso di riportare dei casi a titolo di esempio delle diverse situtazioni in cui si possono trovare i docenti, per capire se possono fare domanda di mobilità 2021/22 e nel caso quali vincoli hanno.
 

Le indicazioni presenti in questi post sono state sviluppate sulla base dell'Ordinanza Ministeriale 106 del 29/03/2021  e dell'approfondimento messo a disposizione dalla CISL disponibile a questo link: CISL scuola Mobilità 2021/22

 

CASO 1: Assunto con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2020 da qualunque graduatoria e in qualunque ordine di scuola

Non è consentita la mobilità 2021. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per altri 4 anni (5 anni di permanenza).

N.B. Il vincolo non si applica ai docenti sovrannumerari o in esubero o appartenenti alle categorie dell’articolo 33, commi 3 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

 

DOCENTI Con NOMINA GIURIDICA DAL 1 SETTEMBRE 2019 ED ECONOMICA DAL 1 SETTEMBRE 2020

 

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO O DI CATTEDRA DAL 1 SETTEMBRE 2019 O DAL 1 SETTEMBRE 2020

 

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE DAL 1 SETTEMBRE 2019 O DAL 1 SETTEMBRE 2020

 


 

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MOBILITA 2021: DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE DAL 1 SETTEMBRE 2019 O DAL 1 SETTEMBRE 2020

 


Continuiamo ad illustrare dei casi a titolo d'esempio per comprendere chi può presentare domanda di mobilità 2021, chi ha vincoli e quali vincoli.

 

CASO 8: Ho ottenuto il trasferimento dal 1 settembre 2020 (o 2019) su una sede indicata come preferenza puntuale (singola scuola)

Non è consentita la mobilità 2021. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per 3 anni.

N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:

-domanda condizionata

-trasferimenti d’ufficio

-beneficiari precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti

 

CASO 9: Ho ottenuto il trasferimento dal 1 settembre 2020 (o 2019) su una sede indicata come preferenza sintetica su distretto subcomunale nel medesimo comune di titolarità (singola scuola)

Non è consentita la mobilità 2021. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per 3 anni.

N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:

-domanda condizionata

-trasferimenti d’ufficio

-beneficiari precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti

 

CASO 10: Ho ottenuto il trasferimento dal 1 settembre 2020 (o 2019) su una sede indicata come preferenza sintetica (escluse le tipologie del caso 9)

Puoi fare domanda di mobilità 2021, per il momento non hai vincoli di permanenza.

 

CASI PRECEDENTI


Le indicazioni presenti in questo post sono state sviluppate sulla base dell'Ordinanza Ministeriale 106 del 29/03/2021  e dell'approfondimento messo a disposizione dalla CISL disponibile a questo link: CISL scuola Mobilità 2021/22

 

 

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DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE DAL 1 SETTEMBRE 2019 O DAL 1 SETTEMBRE 2020

 

 

 

 

 

MOBILITA' 2021: DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO O DI CATTEDRA DAL 1 SETTEMBRE 2019 O DAL 1 SETTEMBRE 2020

 


Continuiamo ad illustrare dei casi a titolo d'esempio per comprendere chi può presentare domanda di mobilità 2021, chi ha vincoli e quali vincoli.

 

CASO 5: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2020 (o 2019) su una sede indicata come preferenza puntuale (singola scuola)

Non è consentita la mobilità 2021. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per 3 anni.

N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:

-domanda condizionata

-trasferimenti d’ufficio

-beneficiari precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti

 

CASO 6: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2020 (o 2019) su una sede indicata come preferenza sintetica in un distretto subcomunale del comune di titolarità

Non è consentita la mobilità 2021. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per 3 anni.

N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:

-domanda condizionata

-trasferimenti d’ufficio

-beneficiari precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti

 

CASO 7: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2020 (o 2019) su una sede indicata come preferenza sintetica (escluse le tipologie del caso 6)

Puoi fare domanda di mobilità 2021, per il momento non hai vincoli di permanenza.

 

CASI PRECEDENTI

CASI SUCCESSIVI


Le indicazioni presenti in questo post sono state sviluppate sulla base dell'Ordinanza Ministeriale 106 del 29/03/2021  e dell'approfondimento messo a disposizione dalla CISL disponibile a questo link: CISL scuola Mobilità 2021/22

 

 

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DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO O DI CATTEDRA DAL 1 SETTEMBRE 2019 O DAL 1 SETTEMBRE 2020

 

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE DAL 1 SETTEMBRE 2019 O DAL 1 SETTEMBRE 2020