mercoledì 31 marzo 2021

MOBILITA' 2021: Chi può partecipare alla mobilità e chi ha vincoli. Casi possibili

 



In seguito alle numerose domande pervenute sulla pagina Facebook Dima Scuola e nel gruppo Facebook Anno di Prova 2020/2021, abbiamo deciso di riportare dei casi a titolo di esempio delle diverse situtazioni in cui si possono trovare i docenti, per capire se possono fare domanda di mobilità 2021/22 e nel caso quali vincoli hanno.
 

Le indicazioni presenti in questi post sono state sviluppate sulla base dell'Ordinanza Ministeriale 106 del 29/03/2021  e dell'approfondimento messo a disposizione dalla CISL disponibile a questo link: CISL scuola Mobilità 2021/22

 

CASO 1: Assunto con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2020 da qualunque graduatoria e in qualunque ordine di scuola

Non è consentita la mobilità 2021. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per altri 4 anni (5 anni di permanenza).

N.B. Il vincolo non si applica ai docenti sovrannumerari o in esubero o appartenenti alle categorie dell’articolo 33, commi 3 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

 

DOCENTI Con NOMINA GIURIDICA DAL 1 SETTEMBRE 2019 ED ECONOMICA DAL 1 SETTEMBRE 2020

 

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO O DI CATTEDRA DAL 1 SETTEMBRE 2019 O DAL 1 SETTEMBRE 2020

 

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE DAL 1 SETTEMBRE 2019 O DAL 1 SETTEMBRE 2020

 


 

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