Le indicazioni presenti in questi post sono state sviluppate sulla base dell'Ordinanza Ministeriale 106 del 29/03/2021 e dell'approfondimento messo a disposizione dalla CISL disponibile a questo link: CISL scuola Mobilità 2021/22
CASO 1: Assunto con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2020 da qualunque graduatoria e in qualunque ordine di scuola
Non è consentita la mobilità 2021. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per altri 4 anni (5 anni di permanenza).
N.B. Il vincolo non si applica ai docenti sovrannumerari o in esubero o appartenenti alle categorie dell’articolo 33, commi 3 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
DOCENTI Con NOMINA GIURIDICA DAL 1 SETTEMBRE 2019 ED ECONOMICA DAL 1 SETTEMBRE 2020
DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO O DI CATTEDRA DAL 1 SETTEMBRE 2019 O DAL 1 SETTEMBRE 2020
DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE DAL 1 SETTEMBRE 2019 O DAL 1 SETTEMBRE 2020
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