venerdì 28 aprile 2017

Mobilità 2017: Dichiarazione anno di servizio di ruolo per chi ha decorrenza giuridica diversa da quella economica




Molti docenti l’anno scorso hanno avuto nomina in ruolo giuridica dal 1/09/2015, ma la decorrenza economica è partita dal 1/07/2016 (o successiva, a seconda dei singoli casi).



L’anno di ruolo con decorrenza giuridica dal 1/09, coperto da supplenza (almeno 180gg) su stessa cdc o su cdc dello stesso ordine di scuola per il quale si può avere il passaggio di cattedra, corrisponde alla lettera A della tabella di valutazione titoli. Tale servizio deve essere indicato nella sezione “ANZIANITA’ DI SERVIZIO”, della domanda di mobilità su ISTANZE ONLINE al PUNTO 1Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)”.



Se invece il docente è stato immesso in ruolo su una classe di concorso di un ordine di scuola diverso da quello dove ha prestato servizio nel 2015/2016 (ad esempio: ruolo all’infanzia e servizio alla primaria, oppure ruolo alle superiori e assunzione alle medie), tale servizio, corrisponde alla lettera B della tabella di valutazione titoli e deve essere indicato nella sezione “ANZIANITA’ DI SERVIZIO”, della domanda di mobilità su ISTANZE ONLINE al PUNTO 2Anzianità derivante da: numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza (lettere B e B1, nota 4)”



Nel caso in cui il docente abbia avuto nomina giuridica ma non abbia prestato alcun servizio, l’anno di ruolo esclusivamente giuridico va inserito “ANZIANITA’ DI SERVIZIO”, della domanda di mobilità su ISTANZE ONLINE al PUNTO 2Anzianità derivante da: retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4)”


Per aggiornamenti del Blog clicca su “mi piace” sulla pagina facebook Dima Scuola


ARTICOLI CORRELATI:

Domanda di Mobilità: Attenzione a non richiedere il trasferimento su posto di sostegno, se non lo si desidera

Mobilità 2017: Non potranno essere indicati né l’ambito, né la scuola di titolarità

Mobilità docenti 2017: principali novità

Mobilità 2017: unica domanda per trasferimento provinciale e interprovinciale, due domande distinte per trasferimento e passaggio di cattedra/ruolo
 

martedì 25 aprile 2017

Domanda di Mobilità: Attenzione a non richiedere il trasferimento su posto di sostegno, se non lo si desidera


Nella domanda di mobilità i docenti di ruolo su posto comune, in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, possono richiedere anche il trasferimento su posto di sostegno. Qualora la richiesta fosse accolta, il docente dovrà permanere 5 anni su tale tipologia di posto.


Per richiedere il trasferimento anche su posto di sostegno bisogna andare nella sezione “SCELTA TIPO POSTO” della domanda e poi indicare l’ordine di preferenza al punto 36(per la scuola secondaria) “Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento”.

Indicando 1: posto normale; 2: posto di sostegno, il sistema prenderà in considerazione ogni preferenza indicata nella domanda a partire dalla prima inserita valutando prima se è disponibile un posto normale. Se ad esempio la prima preferenza è una scuola e il posto normale non è disponibile, il sistema valuta se è disponibile un posto di sostegno. Se è disponibile un posto di sostegno il docente viene trasferito in quella scuola su posto di sostegno. Se non è disponibile neanche un posto di sostegno il sistema passa alla seconda preferenza indicata e così via.


Se il docente non ha intenzione di chiedere il trasferimento su posto di sostegno, non dovrà indicare tale preferenza, lasciando “NESSUNA SELEZIONE” nello spazio relativo alla casella “posto di sostegno”.

mercoledì 12 aprile 2017

Mobilità 2017: Non potranno essere indicati né l’ambito, né la scuola di titolarità







Dopo una lunghissima ed estenuante attesa finalmente è stata pubblicata ieri, 12/04/2017, l’Ordinanza Ministeriale, che disciplina la mobilità del personale scolastico per il corrente anno.

Un aspetto che è stato esplicitamente chiarito è che il docente non può indicare l’ambito di titolarità. Resta da vedere se questo vincolo è valido anche per i docenti con titolarità su scuola.

Chi ha incarico triennale non potrà chiedere la scuola in cui risulta titolare di incarico.
Secondo l’articolo 9 comma 9, infatti, “non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità o di incarico del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare”.

La scuola di titolarità e l’ambito di titolarità possono essere indicate solo per altra tipologia di posto (passaggio di ruolo o passaggio da posto di sostegno a posto comune).

Come già anticipato, secondo l’articolo 9 dell’OM, le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) scuola (1) (2);
b)ambito territoriale
c)provincia;

Possono essere espresse al massimo cinque preferenze per le singole scuole.

La preferenza per l’ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità possono essere espresse unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 17.


In caso di preferenza di ambito o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:

a) istruzione degli adulti, che comprende:

  • corsi serali degli istituti di secondo grado
  • centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (2)
b) sezioni carcerarie ove esprimibili

c) sezioni ospedaliere

d) licei europei 


Per aggiornamenti del Blog clicca su “mi piace” sulla pagina facebook Dima Scuola

Articoli correlati:
 

Mobilità docenti 2017: principali novità