Continuiamo ad illustrare dei casi a titolo d'esempio per comprendere chi può presentare domanda di mobilità 2021, chi ha vincoli e quali vincoli.
CASO 2: Assunto alla scuola dell’infanzia o primaria con nomina giuridica dal 1 settembre 2019 e decorrenza economica dal 1 settembre 2020, che non ha mai prodotto domanda di mobilità.
Puoi fare domanda di mobilità 2021, per il momento non hai vincoli di permanenza.
CASO 3: Assunto alla scuola secondaria di I e II grado da GAE o da GM 2016 con nomina giuridica dal 1 settembre 2019 e decorrenza economica dal 1 settembre 2020, che non ha mai prodotto domanda di mobilità.
Puoi fare domanda di mobilità 2021, per il momento non hai vincoli di permanenza.
CASO 4: Assunto alla scuola secondaria di I e II grado da GMRE 2018 ex FIT con nomina giuridica dal 1 settembre 2019 e decorrenza economica dal 1 settembre 2020, che non ha mai prodotto domanda di mobilità.
Non è consentita la mobilità 2021. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per altri 4 anni (5 anni di permanenza).
N.B. Il vincolo non si applica ai docenti sovrannumerari o in esubero o appartenenti alle categorie dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Le indicazioni presenti in questo post sono state sviluppate sulla base dell'Ordinanza Ministeriale 106 del 29/03/2021 e dell'approfondimento messo a disposizione dalla CISL disponibile a questo link: CISL scuola Mobilità 2021/22
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