martedì 1 marzo 2022

Mobilità per i docenti che hanno ottenuto il Passaggio di ruolo o di cattedra


 

I docenti che hanno ottenuto la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra) dal 1 settembre 2021, o dal 1 settembre 2020, possono fare di mobilità solose non incorrono in qualche vincolo. 

Per facilitare la lettura e consultazione abbiamo proposto dei casi comuni, che ci vengono richiesti sulla pagina e Gruppo Facebook e su Instagnam.

Ricordiamo che per poter chiedere il passaggio di ruolo è necessario aver superato l'anno di prova e avere l'abilitazione per l'insegnamento nella relativa classe di concorso.

 

CASO 1: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2021 (o 2020) su una sede indicata come preferenza puntuale (singola scuola)

Non è consentita la mobilità 2022. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per 3 anni.

N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:

-domanda condizionata

-trasferimenti d’ufficio

-beneficiari precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti

 

CASO 2: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2021 (o 2020) su una sede indicata come preferenza sintetica in un distretto subcomunale del comune di titolarità

Non è consentita la mobilità 2022. Dovrai restare nell’attuale scuola di titolarità per 3 anni.

N.B: Il vincolo NON si applica mai, anche nel caso di espressione puntuale della preferenza, nei seguenti casi:

-domanda condizionata

-trasferimenti d’ufficio

-beneficiari precedenze art. 13del CCNI che ottengono una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza, anche se sono stati soddisfatti su una preferenza di scuola o di distretto sub-comunale espressamente richiesti

 

CASO 3: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2021 (o 2020) su una sede indicata come preferenza sintetica (escluse le tipologie del caso 6)

Puoi fare domanda di mobilità 2022, per il momento non hai vincoli di permanenza.


CASO 4: Ho ottenuto il passaggio di ruolo (o di cattedra) dal 1 settembre 2021 (o 2020) su una sede dello stesso comune di titolarità indicata come preferenza sintetica (escluse le tipologie del caso 6)

A nostro avviso  puoi fare domanda di mobilità 2022, per il momento non hai vincoli di permanenza, così come riportato anche dall'approfondimento della CISL.

Altri sindacati e altri portali che trattano normativa scolastica, invece non la pesano così. Il testo della normativa  (articolo 2, comma 2 CCNI Mobilità del 27/01/2022 è questo:

"Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale."


Le indicazioni presenti in questo post sono state sviluppate sulla base dell' ordinanza ministeriale n. 45 del 25.2.2022 e dell'approfondimento messo a disposizione dalla CISL disponibile a questo link: CISL scuola Mobilità 2022/23

 

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