Il superamento del periodo di formazione e prova, è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.
Le informazioni che riportiamo di seguito sono riferite alla nota MIUR relativa all’anno di prova del 4/10/21 e alla nota 36167 del 2015, citratata dalla precedente.
Quali attività si considerano per il raggiungimento dei 180 giorni di servizio?
Tale nota inoltre specifica che “nei centottanta giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio.
Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.
Sono esclusi i giorni di ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa.
Quali attività si considerano per il raggiungimento dei 120 giorni per le attività didattiche?
Per quanto riguarda le attività didattiche, l'art.3 del D.M. prevede che nei centoventi giorni siano considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.”
Come si calcolano i 180 e 120 giorni per i docenti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto?
Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o su posto, in coerenza con quanto già comunicato con la nota 36167 del 2015.
Quindi tutti i docenti, anche quelli in part time devono svolgere le 50 ore di formazione, mentre i 180 giorni e 120 giorni si riproporzionano per i docenti con orario ridotto.
Ad esempio: un docente di scuola superiore ha un part time di 12 h (rispetto alle 18 canoniche).
Si applica la proporzione per i giorni di servizio:
18:180= 12:X
X(ore di servizio)= 120
E quindi per i giorni di attività didattica:
18:120= 12: X
X(ore di attività didattica)= 80
Il docente con part time di 12 ore su 18, dovrà svolgere 120 giorni di servizio (anziché 180) e 80 giorni di attività didattiche (anzichè 12).
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