venerdì 16 agosto 2019

Riforma Inclusione Scolastica: tanto clamore per (quasi) nulla




Ph by:  Matthew Henry

di Antonella Piscitelli
In questi giorni, i mass media ci stanno informando che è stato adottato il tanto atteso “Decreto Inclusione”, applicativo del decreto attuativo nr.66/2017 della legge 107/2015 (nota come la legge della Buona Scuola).

Molte fonti giornalistiche, riprendendo le dichiarazioni del Ministro Bussetti hanno sottolineato la portata innovativa del provvedimento.

Mi ha fatto particolarmente sorridere la dichiarazione del ministro Bussetti a conclusione dei lavori in cui afferma che “Ogni studente deve essere protagonista del proprio percorso di crescita. I ragazzi che hanno bisogno di maggiore assistenza, da oggi potranno beneficiare di percorsi elaborati appositamente per loro, su base individuale…”.

Mi è piaciuto evidenziare nella dichiarazione l’appellativo “da oggi”, perché  sono convinta che da sempre, a memoria di docente specializzatosi nel lontano 2004, l’acronimo di PEI è appunto Piano Didattico Individualizzato, si tratta semplicemente di un programma personalizzato finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno in situazione di handicap, in rapporto alle sue potenzialità, ed attraverso una progressione di traguardi intermedi, degli obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, e di conquista di abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati.

Chiunque operi nel settore del disagio non potrà mai concepire interventi standardizzati o omologati.

Non voglio sminuire il valore innovativo del provvedimento, ma da operatore del settore “disagio” vorrei avanzare dubbi sulla fattibilità, a breve, di alcune decisioni.

Di seguito l’elenco delle novità e per ognuna le mie perplessità da addetta ai lavori.



Commissioni mediche di accertamento della disabilità


In primis una delle novità apportate dal decreto riguarda la nuova composizione delle commissioni mediche di accertamento della disabilità: saranno composte da un medico legale, che assumerà le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l’altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni saranno integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche.

La domanda sorge spontanea: le ASL dispongono nel loro organico di tali professionalità o per il funzionamento di queste nuove commissioni mediche di accertamento della disabilità dovremo attendere i tempi biblici del reclutamento attraverso pubblici concorsi, sperando che la procedura arrivi a completamento senza sospensive del TAR per qualche anomalia nell’espletamento del concorso??????



Presentazione della domanda


Se permettete la vera novità riguarda, a mio avviso, la fase di presentazione della domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che dovrà avvenire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), fermo restando che  la domanda dovrà essere corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale.

………Udite Udite …….  l’INPS dovrà darne  riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Questa, a mio avviso, è una importante novità: lo snellimento dei tempi di attesa per le famiglie ed inoltre in caso di mancato rispetto di questo termine, l’INPS sarebbe obbligato al risarcimento del danno ingiusto subito dal privato per effetto del ritardo. 



Profilo Dinamico Funzionale


Il decreto del 31 luglio 2019 riconferma quanto precisato dal D.Lgs 66/2017 con l’introduzione di un PROFILO DINAMICO FUNZIONALE che accoglie la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale; altresì il profilo di funzionamento dovrà essere predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).



Da addetta ai lavori, mi domando quanti tra i docenti, e specialisti medici hanno, ad oggi, completato un percorso formativo per l’utilizzo dei codici ICF. La Classificazione ICF-CY (children-young) è costituita da due parti: la componente del Funzionamento e della Disabilità e la componente dei Fattori Contestuali.

Per valutare il Funzionamento e la Disabilità si osservano: Funzioni Corporee (lettera b); Strutture Corporee (lettera s); Attività e Partecipazione (lettera d) e Fattori Contestuali sono invece composti da Fattori Ambientali e Fattori Personali (lettera e). Ciascun codice viene valutato con un qualificatore generico usato per indicare l’estensione o la gravità di una menomazione: 

• xxx.0 Nessuna menomazione (assente,trascurabile...):  0-4%

• xxx.1 Menomazione lieve (leggera, piccola...):  5-24%

• xxx.2 Menomazione media (moderata, discreta...):   25-49%

• xxx.3 Menomazione grave (notevole, estrema...):   50-95%

• xxx.4 Menomazione completa (totale...):    96-100%

• xxx.8 Menomazione di gravità non specificata

• xxx.9 Codice non applicabile



Ad oggi, in nessun fascicolo di un mio alunno, nei dati sensibili,  esiste una diagnosi funzionale compilata ai sensi ICF-CY; e se ci fosse, a fascicolo,quanti docenti sarebbero in grado di leggerla.



Gruppi per l’inclusione Territoriale (GIT)


Continuando nel mio viaggio alla scoperta delle novità normative devo necessariamente annoverare la creazione a livello di ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, dei Gruppi per l'Inclusione Territoriale (GIT). Tralasciando le altre funzioni, il GIT confermerà la richiesta inviata dal Dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero potrà esprimere su tale richiesta un parere difforme.

Ecco un altro limite, a mio avviso, del decreto, perché si precisa che per  le altre modalità di funzionamento del GIT, per la sua composizione, per le modalità di selezione nazionale dei componenti, per gli ulteriori compiti attribuiti, per le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica, bisognerà attendere un  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Ci vorranno, quindi, ancora almeno due mesi per vedere nascere i GIT.



Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)


Viene confermato che presso ciascuna istituzione scolastica deve essere istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Eppure da addetta ai lavori posso testimoniare che ancora oggi, a distanza di due anni dal D. Lgs 66, molti docenti ignorano l’esistenza o meno nelle proprie scuole del GLI; è consuetudine che il PAI venga approvato dal Collegio nel mese di giugno ed allegato al PTOF; la maggioranza dei docenti a settembre non ha memoria dell’approvazione e non ha mai letto il PAI del proprio Istituto percependolo come l’ennesimo documento burocratico da fare ma non necessario.



Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLHO)


La norma afferma inoltre che presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Molti docenti ignorano che la partecipazione alle riunioni del GLHO non è rinunciabile.



Centri Territoriali di supporto (CTS)


Il decreto conferma il funzionamento dei Centri Territoriali di Supporto (CTS), ossia istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità.

Non voglio fare sterile polemiche sul provvedimento normativo del 31 luglio, non ne percepisco la portata innovativa, credo che il vero cambiamento è nell’adoperarsi per rendere effettiva l’inclusione evitando di ingabbiarla in procedure normative non realizzabili in tempi brevi.


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