Ph by: Matthew Henry
di Antonella Piscitelli
In questi giorni, i mass media ci stanno informando
che è stato adottato il tanto atteso “Decreto Inclusione”, applicativo del
decreto attuativo nr.66/2017 della legge 107/2015 (nota come la legge della
Buona Scuola).
Molte fonti giornalistiche, riprendendo le
dichiarazioni del Ministro Bussetti hanno sottolineato la portata innovativa del provvedimento.
Mi ha fatto particolarmente sorridere la dichiarazione del
ministro Bussetti a conclusione dei lavori in cui afferma che “Ogni studente deve essere protagonista del
proprio percorso di crescita. I ragazzi che hanno bisogno di maggiore
assistenza, da oggi potranno
beneficiare di percorsi elaborati appositamente per loro, su base individuale…”.
Mi è piaciuto evidenziare nella dichiarazione l’appellativo “da oggi”, perché sono convinta che da sempre, a memoria di docente specializzatosi nel lontano 2004,
l’acronimo di PEI è appunto Piano Didattico Individualizzato, si tratta
semplicemente di un programma personalizzato finalizzato a far raggiungere a
ciascun alunno in situazione di handicap, in rapporto alle sue potenzialità, ed
attraverso una progressione di traguardi intermedi, degli obiettivi di
autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive,
comunicative ed espressive, e di conquista di abilità operative, utilizzando
anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati.
Chiunque operi nel
settore del disagio non potrà mai concepire interventi standardizzati o
omologati.
Non voglio sminuire il valore innovativo del
provvedimento, ma da operatore del settore
“disagio” vorrei avanzare dubbi sulla fattibilità, a breve, di alcune
decisioni.
Di seguito l’elenco delle novità e per ognuna
le mie perplessità da addetta ai lavori.
Commissioni mediche di accertamento della disabilità
In primis una delle novità apportate dal decreto riguarda la nuova composizione delle commissioni mediche di accertamento
della disabilità: saranno composte da un medico legale, che assumerà le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista
in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l’altro specialista nella
patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni saranno
integrate da un assistente specialistico
o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture
pubbliche.
La domanda sorge
spontanea: le ASL dispongono nel loro organico di tali
professionalità o per il funzionamento di queste nuove commissioni mediche di
accertamento della disabilità dovremo attendere i tempi biblici del reclutamento attraverso pubblici concorsi,
sperando che la procedura arrivi a completamento senza sospensive del TAR per
qualche anomalia nell’espletamento del concorso??????
Presentazione della domanda
Se permettete la vera novità riguarda, a mio
avviso, la fase di presentazione della domanda per l'accertamento della condizione di
disabilità
in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, che dovrà avvenire presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), fermo restando
che la domanda dovrà essere corredata di
certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli
elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda
sanitaria locale.
………Udite
Udite ……. l’INPS dovrà darne riscontro non
oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Questa, a mio avviso, è una
importante novità: lo snellimento dei tempi di attesa per le famiglie ed
inoltre in caso di mancato rispetto di questo termine, l’INPS sarebbe obbligato
al risarcimento del danno ingiusto subito dal privato per effetto del
ritardo.
Profilo Dinamico Funzionale
Il decreto del 31 luglio 2019 riconferma quanto precisato dal
D.Lgs 66/2017 con l’introduzione di un PROFILO
DINAMICO FUNZIONALE che accoglie la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale; altresì il profilo di funzionamento dovrà essere predisposto
secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF)
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del
Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Da
addetta ai lavori, mi domando quanti
tra i docenti, e specialisti medici hanno, ad oggi, completato un percorso
formativo per l’utilizzo dei codici ICF. La Classificazione ICF-CY
(children-young) è costituita da due parti: la componente del Funzionamento e
della Disabilità e la componente dei Fattori Contestuali.
Per valutare il Funzionamento
e la Disabilità si osservano: Funzioni Corporee (lettera b); Strutture Corporee
(lettera s); Attività e Partecipazione (lettera d) e Fattori Contestuali sono
invece composti da Fattori Ambientali e Fattori Personali (lettera e). Ciascun
codice viene valutato con un qualificatore generico usato per indicare l’estensione
o la gravità di una menomazione:
• xxx.0
Nessuna menomazione (assente,trascurabile...):
0-4%
• xxx.1
Menomazione lieve (leggera, piccola...):
5-24%
• xxx.2
Menomazione media (moderata, discreta...):
25-49%
• xxx.3
Menomazione grave (notevole, estrema...):
50-95%
• xxx.4
Menomazione completa (totale...):
96-100%
• xxx.8
Menomazione di gravità non specificata
• xxx.9
Codice non applicabile
Ad oggi, in nessun fascicolo di un mio
alunno, nei dati sensibili, esiste una
diagnosi funzionale compilata ai sensi ICF-CY; e se ci fosse, a
fascicolo,quanti docenti sarebbero in grado di leggerla.
Gruppi per l’inclusione Territoriale (GIT)
Continuando
nel mio viaggio alla scoperta delle novità normative devo necessariamente
annoverare la creazione a livello di ciascun ambito territoriale provinciale,
ovvero a livello delle città metropolitane, dei Gruppi per l'Inclusione Territoriale (GIT). Tralasciando le
altre funzioni, il GIT confermerà la richiesta inviata dal Dirigente scolastico
all’Ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di
sostegno ovvero potrà esprimere su tale richiesta un parere
difforme.
Ecco un
altro limite, a mio avviso, del decreto, perché si precisa che per le altre modalità di funzionamento del GIT, per
la sua composizione, per le modalità di selezione nazionale dei componenti, per
gli ulteriori compiti attribuiti, per le forme di monitoraggio del suo
funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni
per il supporto all'inclusione scolastica, bisognerà
attendere un decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto. Ci vorranno, quindi, ancora almeno due mesi per vedere
nascere i GIT.
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)
Viene
confermato che presso ciascuna istituzione scolastica deve essere istituito il
Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il gruppo è nominato e presieduto dal
Dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti
nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti
contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
Eppure da
addetta ai lavori posso testimoniare che ancora oggi, a distanza di due anni
dal D. Lgs 66, molti docenti ignorano l’esistenza o meno nelle proprie scuole
del GLI; è consuetudine che il PAI venga approvato dal Collegio nel mese di
giugno ed allegato al PTOF; la maggioranza dei docenti a settembre non ha
memoria dell’approvazione e non ha mai letto il PAI del proprio Istituto
percependolo come l’ennesimo documento burocratico da fare ma non necessario.
Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLHO)
La norma afferma inoltre che presso ogni Istituzione
scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei
singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione
scolastica. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun
compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro
emolumento. Molti docenti ignorano che la partecipazione alle riunioni del GLHO
non è rinunciabile.
Centri Territoriali di supporto (CTS)
Il decreto conferma il funzionamento dei Centri Territoriali
di Supporto (CTS), ossia istituzioni scolastiche di riferimento per la
consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di
inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili,
sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità.
Non voglio fare
sterile polemiche sul provvedimento normativo del 31 luglio, non ne percepisco
la portata innovativa, credo che il vero cambiamento è nell’adoperarsi per
rendere effettiva l’inclusione evitando di ingabbiarla in procedure normative
non realizzabili in tempi brevi.
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