Riportiamo alcune risposte a domande frequenti nei gruppi e sulla pagina Facebook, relative alla domanda di mobilità del personale docente.
Per ottenere il punteggio di
ricongiungimento non bisogna necessariamente indicare la scuola o il comune di ricongiungimento,
o nel comune più vicino (secondo le tabelle di vicinorietà) se nel proprio
comune non esistono scuole (nota 6 alla tabella valutazione titoli allegata al CCN
mobilità). Se per esempio un docente ritiene preferibile una sede in altro comune
o in altro ambito, può tranquillamente indicare tale preferenza prima di quelle
relative al comune di ricongiungimento.
Bisogna ricordare che in
qualunque caso il docente otterrà il
punteggio di ricongiungimento solo per le scuole del comune di ricongiungimento
o per l’Ambito di ricongiungimento, se richiesto. Il punteggio di
ricongiungimento, infatti, compare come punteggio a parte nella riepilogo del
punteggio disponibile su Istanze online, valido solo nei casi indicati.
Diverso invece è il caso i cui si
usufruisca della precedenza per legge 104: in questo caso il comune di ricongiungimento
di residenza dell’assistito andrà indicato per primo.
Per maggiori indicazioni sul
punteggio di ricongiungimento si consiglia di leggere attentamente la nota 6
del CCN mobilità:
“Nota 6: Il punteggio spetta per il comune
di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione
dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno
tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve
essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione
stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di
ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti
alla data di pubblicazione dell'ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei
familiari spetta per le scuole del comune o per l'ambito o gli ambiti che
comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o
ambito. Il punteggio spettane anche nel caso in cui nel comune ove si
registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili
(cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico)
ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal
caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni
educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per
il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di
residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le
condizioni di cui alla lettera D della Tabella a - Parte II, purché indicate
fra le preferenze espresse; tale ponteggio sarà attribuito anche nel caso in
cui venga indicata dall'interessato una preferenza di ambito che comprenda predetto comune. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle
lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro. Ai sensi della legge 76 del 20
maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.”
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