mercoledì 18 aprile 2018

Mobilità 2018: per avere il punteggio di ricongiungimento devo indicare come prima preferenza il comune o l’ambito di residenza?




Riportiamo alcune risposte a domande frequenti nei gruppi e sulla pagina Facebook, relative alla domanda di mobilità del personale docente.

Per ottenere il punteggio di ricongiungimento non bisogna necessariamente indicare la scuola o il comune di ricongiungimento, o nel comune più vicino (secondo le tabelle di vicinorietà) se nel proprio comune non esistono scuole (nota 6 alla tabella valutazione titoli allegata al CCN mobilità). Se per esempio un docente ritiene preferibile una sede in altro comune o in altro ambito, può tranquillamente indicare tale preferenza prima di quelle relative al comune di ricongiungimento.

Bisogna ricordare che in qualunque caso il docente otterrà il punteggio di ricongiungimento solo per le scuole del comune di ricongiungimento o per l’Ambito di ricongiungimento, se richiesto. Il punteggio di ricongiungimento, infatti, compare come punteggio a parte nella riepilogo del punteggio disponibile su Istanze online, valido solo nei casi indicati.

Diverso invece è il caso i cui si usufruisca della precedenza per legge 104: in questo caso il comune di ricongiungimento di residenza dell’assistito andrà indicato per primo.

Per maggiori indicazioni sul punteggio di ricongiungimento si consiglia di leggere attentamente la nota 6 del CCN mobilità:

“Nota 6: Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune o per l'ambito o gli ambiti che comprendono il comune anche se coincidenti con la titolarità di scuola o ambito. Il punteggio spettane anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a - Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse; tale ponteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza di ambito che comprenda predetto comune. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.”

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