Prosegue l’approfondimento sullo
schema legislativo relativo al sistema di formazione iniziale per l’accesso al
ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto del Governo N 377 del 16 gennaio 2017) , che dovrebbe
entrare in vigore dall’ Anno Scolastico 2020/2021, sottoposto ad esame
parlamentare, quindi potrebbe subire delle variazioni prima dell'approvazione.
Il primo step di accesso è il concorso pubblico nazionale
che consente l'ingresso al successivo percorso formativo e valutativo di durata
triennale, descritto in questo post.
Una quota dei posti del concorso sarà riservata agli abilitai
e a coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d’istituto con
almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo.
Sono previste 3 tipologie di posti
a) Posti comuni relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria.
b) Posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico della scuola secondaria.
c) Posti di sostegno
La novità
principale è che mentre dal 2012 bisognava essere già abilitati per poter
partecipare al concorso, dal 2020 non
sarà necessaria l’abilitazione, ma occorreranno altri requisiti.
Infatti, come
si evince dalla relazione tecnica allegata all’atto del governo, l'attuale assetto
di accesso alla procedura concorsuale verrà innovato, in quanto non prevede più, per la scuola secondaria, il
requisito iniziale di accesso alla procedura concorsuale dell'abilitazione all'insegnamento,
ma il solo titolo di studio come definito nell'ambito del decreto che dovrà disciplinare
le classi di concorso.
I requisiti che il candidato dovrà avere per accedere
al concorso sono i seguenti:
1. per i
posti comuni:
- Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di secondo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso individuata in base decreto di cui all'articolo 4;
- Certificazione, tramite “diploma supplement” o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- Attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell’articolo 7, comma l, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo l0, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.
2. Per i posti
di insegnante tecnico-pratico:
- laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso in base al decreto di cui all'articolo 4, sulla base di successivi accordi contrattuali;
- certificazione, tramite “diploma supplement” o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- attestazione delle competenze linguistiche, cor1'Ìspondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma l, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo l0, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.
3. Per i posti
di sostegno:
Costituirà titolo di accesso al concorso, il possesso dei
requisiti di cui per i posti comuni o per quelli di insegnante tecnico-pratico,
relativamente alla classe di concorso indicata dal candidato in sede di domanda
di partecipazione
Secondo il testo del Decreto legislativo
da approvare, verrà pubblicato un Decreto Ministeriale per riordinare e aggiornare
periodicamente le classi di concorso e
per individuare i settori scentifico-disciplinari all’interno dei quali
acquisire i 24 crediti formativi universitari
o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche.
Molti
docenti attualmente inseriti nella seconda e terza fascia d’istituto si
chiedono se anche il possesso dei requisiti, soprattutto quelli nelle discipline
didattiche e pedagogiche e la laurea per gli insegnanti tecnico-pratici, sia un
vincolo alla partecipazione al concorso anche per loro, che sono già abilitati
e/o hanno prestato servizio per 36 mesi.
Questo
aspetto sarà da chiarire, anche se dalla lettura del testo sembrerebbe che non
ci siano distinzioni e che quindi tutti gli aspiranti debbano essere in possesso
dei requisiti indicati.
Qui si può visualizzare l'Atto del Governo N 377
Qui si può visualizzare l'Atto del Governo N 377
A quando sarebbe previsto questo concorso?
RispondiEliminaNel 2020
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