giovedì 7 dicembre 2017

Graduatoirie d'Istituto Personale ATA: rimandato l'aggiornamento al prossimo A.S.



Secondo la Nota MIUR 05/12/2017, a causa dell'elevato numero di domande, non si riusciranno ad aggiornare le graduatorie ATA per L'A.S. 2017/2018.
Pertanto le nuove  graduatorie avranno validità per il triennio 2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021, ossia si slitta tutto di un anno scolastico.
Per l'A.S. 2017/2018 si utilizzeranno per le convocazione le GI del precedente tirennio.
Lascia un po' interdetti la frase " Conseguentemente anche le supplenze conferite fino all'avente diritto, ai sensi del comma 9 dell'art.40 della legge 449/1997, nel rispetto dell'ordine di graduatoria della terza fascia del precedente triennio, seguiranno le regole delle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 430/2000", dalla quale sembrerebbe che non verranno fatte nuove convocazioni, ma semplicemente trasformati i Contratti fino ad Avente Diritto in contratti fino al 30/06 o 31/08.

Nota MIUR 05/12/2017 Graduatorie di istituto personale ATA terza fascia.

Come noto con DM 640 del 30 agosto u.s. è stata indetta la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2017/18, 2018/19,2019/2020.
In considerazione dell'elevato numero di domande finora pervenute e dell'obiettiva impossibilità di adottare le graduatorie in tempi ragionevolmente brevi e certi, il successivo D.M. 947 dell'1 dicembre 2017, che si trasmette, in modifica del DM.640/2017, ha disposto la validità e l'efficacia delle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio 2014/17 fino alla fine del corrente anno scolastico 2017/18. Le nuove graduatorie di istituto, quindi, avranno validità dall' a. s. 2018/19 e fino all'a.s. 2020/2021.
Pertanto i dirigenti scolastici conferiranno supplenze ai sensi dell'art.6 del D.M. 430/2000 (Regolamento supplenze ATA) utilizzando le graduatorie di terza fascia del precedente triennio, in conformità alle disposizioni del suddetto regolamento.
Conseguentemente anche le supplenze conferite fino all'avente diritto, ai sensi del comma 9 dell'art.40 della legge 449/1997, nel rispetto dell'ordine di graduatoria della terza fascia del precedente triennio, seguiranno le regole delle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 430/2000.

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