sabato 16 marzo 2019

Un docente in anno di prova può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo?




Chiariamo prima di tutto cosa si intende per passsaggio di ruolo, passaggio di cattedra e trasferimento. 


Per passaggio di cattedra si intende il passaggio da una classe di concorso ad un’altra presenti nello stesso ordine di scuola e nello stesso ruolo (Esempio passaggio da Discipline Letterarie A012 a Discipline Letterarie latino  A011).q


Per passaggio di ruolo si intende il passaggio da un ordine di scuola ad un altro (da infanzia a primaria, da secondaria di I grado a secondaria di II grado ecc) o da un ruolo all’altro (da ITP tabella B docente diplomato a Docente laureato di classe di concorso di tabella A).

Il trasferimento da una scuola all'altra sulla stessa classe di concorso riguarda invece la mobilità territoriale


Il trasferimento da posto comune a sostegno, se si resta nello stesso ordine di scuola e nello stesso profilo, non è passaggio di cattedra/ruolo, ma semplice trasferimento (mobilità territoriale).


Un docente che non ha ancora superato l’anno di Prova, che sia neoimmesso in ruolo o che abbia ottenuto nel 2018 il passaggio di ruolo, non può chiedere né passaggio di Cattedra, né passaggio di ruolo.

Entrambi i movimenti, infatti, rientrano nella mobilità professionale


Secondo l'art 4 del CCN mobilità 2019/20 può chiedere mobilità professionale solo chi al momento di presentazione della domanda ha superato il periodo di prova


"ART. 4 Mobilità Professionale

1.Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici."


Una volta superato l'anno di prova il docente potrà chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo se è in possesso della relativa abilitazione.

Trasferimentio su posto di sostegno

Discorso diverso per il movimento da comune a sostegno, che essendo un trasferimento si può chiedere anche se nonè stato ancora superato l’anno di prova, a patto che il docente sia in possesso del relativo titolo di specializzazione
Il movimento da sostegno a comune, invece, può essere fatto solo se si è superato il vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno, quindi un neoassunto su sostegno non può chiederlo.

III anno FIT

I docenti in III anno FIT non potranno chiedere nè trasferimento nè passaggio di cattedra o ruolo.

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Docenti neoimmessi in ruolo e Mobilità 2019

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