Chiariamo prima di tutto cosa si intende per passsaggio di ruolo, passaggio di cattedra e trasferimento.
Per passaggio di cattedra si
intende il passaggio da una classe di concorso ad un’altra presenti nello
stesso ordine di scuola e nello stesso ruolo (Esempio passaggio da Discipline Letterarie A012 a
Discipline Letterarie latino A011).q
Per passaggio di ruolo si intende
il passaggio da un ordine di scuola ad un altro (da infanzia a primaria, da
secondaria di I grado a secondaria di II grado ecc) o da un ruolo all’altro (da
ITP tabella B docente diplomato a Docente laureato di classe di concorso di
tabella A).
Il trasferimento da una scuola all'altra sulla stessa classe di concorso riguarda invece la mobilità territoriale.
Il trasferimento da posto comune
a sostegno, se si resta nello stesso ordine di scuola e nello stesso profilo,
non è passaggio di cattedra/ruolo, ma semplice trasferimento (mobilità
territoriale).
Un docente che non ha ancora
superato l’anno di Prova, che sia neoimmesso in ruolo o che abbia ottenuto nel
2018 il passaggio di ruolo, non può chiedere né passaggio di Cattedra, né passaggio
di ruolo.
Entrambi i movimenti, infatti,
rientrano nella mobilità professionale.
Secondo l'art 4 del CCN mobilità
2019/20 può chiedere mobilità professionale solo chi al momento di presentazione
della domanda ha superato il periodo di prova:
"ART. 4 Mobilità
Professionale
1.Le disposizioni relative alla
mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai
docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il
periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica
abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto
riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di
concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente
agli insegnanti tecnico-pratici."
Una volta superato l'anno di prova il docente potrà chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo se è in possesso della relativa abilitazione.
Trasferimentio su posto di sostegno
Discorso diverso per il movimento da comune a sostegno, che essendo un trasferimento si può chiedere anche se nonè stato ancora superato l’anno di prova, a patto che il docente sia in possesso del relativo titolo di specializzazione.
Il movimento da sostegno a comune,
invece, può essere fatto solo se si è superato il vincolo quinquennale di
permanenza su posto di sostegno, quindi un neoassunto su sostegno non può chiederlo.
III anno FIT
I docenti in III anno FIT non potranno chiedere nè trasferimento nè passaggio di cattedra o ruolo.
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