Da quest’anno chi ottiene il trasferimento o il passaggio di
ruolo in seguito a domanda volontaria (non obbligatoria) potrebbe essere soggetto
al vincolo di permanenza triennale nella sede ottenuta.
Questo significa che per i prossimi 3 anni il docente dovrà
restare nella scuola che sarà assegnata dal 1 settembre 2019, senza poter fare
domanda di mobilità volontaria.
Tale vincolo non si applica a tutti i movimenti, ma solo in
alcuni casi.
Riportiamo uno schema che riassume le evenienze in cui si è
soggetti al vincolo e quelle in cui non sussiste tale vincolo.
Infatti nell’ articolo
2, comma 2, del CCN mobilità 2019, relativamente ai destinatari della
mobilità è riportato che:
“Ai sensi art. 22,
comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che
ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda
volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta
puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio
successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei
movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub
comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i
successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche
per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per
la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale
non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e
alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano
ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale
dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda
condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”
Pertanto, solo chi otterrà il trasferimento su una scuola che
ha indicato nella domanda di mobilità come preferenza
analitica (cioè singola scuola) oppure come distretto subcomunale del comune di titolarità dovrà restare in
tale scuola per i prossimi anni, senza poter chiedere nuovamente mobilità.
Per semplificare la scelta delle preferenze abbiamo riportato alcune indicazioni in questo post: Mobilità 2019: cosa scelgo? Scuole Province Distretti comuni?
Per semplificare la scelta delle preferenze abbiamo riportato alcune indicazioni in questo post: Mobilità 2019: cosa scelgo? Scuole Province Distretti comuni?
Alcune categorie sono escluse come ad esempio i beneficiari
delle precedenze dell’articolo 13, tra cui ad esempio chi ha una disabilità o
una particolare malattia o la 104 per figlio o coniuge ecc.(per verificare se
si appartiene ad una delle categorie occorre consultare l’art.13 del CCN
mobilità 2019).
Inoltre tutti coloro che verranno trasferiti d’ufficio o con
domanda condizionata non incorreranno in alcun vincolo anche se otterranno una
sede scelta con preferenza sintetica (singola scuola).
Ricordiamo il Dossier sulla mobilità:
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