sabato 30 marzo 2019

Scelta delle sedi: casi in cui si applica il vincolo triennale




Da quest’anno chi ottiene il trasferimento o il passaggio di ruolo in seguito a domanda volontaria (non obbligatoria) potrebbe essere soggetto al vincolo di permanenza triennale nella sede ottenuta.


Questo significa che per i prossimi 3 anni il docente dovrà restare nella scuola che sarà assegnata dal 1 settembre 2019, senza poter fare domanda di mobilità volontaria.


Tale vincolo non si applica a tutti i movimenti, ma solo in alcuni casi.


Riportiamo uno schema che riassume le evenienze in cui si è soggetti al vincolo e quelle in cui non sussiste tale vincolo.


Infatti nell’ articolo 2, comma 2, del CCN mobilità 2019, relativamente ai destinatari della mobilità è riportato che:

Ai sensi art. 22, comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”


Pertanto, solo chi otterrà il trasferimento su una scuola che ha indicato nella domanda di mobilità come preferenza analitica (cioè singola scuola) oppure come distretto subcomunale del comune di titolarità dovrà restare in tale scuola per i prossimi anni, senza poter chiedere nuovamente mobilità.
Per semplificare la scelta delle preferenze abbiamo riportato alcune indicazioni in questo post: Mobilità 2019: cosa scelgo? Scuole Province Distretti comuni?


Alcune categorie sono escluse come ad esempio i beneficiari delle precedenze dell’articolo 13, tra cui ad esempio chi ha una disabilità o una particolare malattia o la 104 per figlio o coniuge ecc.(per verificare se si appartiene ad una delle categorie occorre consultare l’art.13 del CCN mobilità 2019).




 

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