giovedì 21 marzo 2019

Mobilità territoriale e mobilità professionale: quali movimenti si possono fare, quali domande compilare, chi può partecipare


Schematizziamo in questo post cosa si intende per passaggio di cattedra, passaggio di ruolo e trasferimento, quali e quante domande presentare su istanze online e quali vincoli sussistono per partecipare.

Passaggio di cattedra

Per passaggio di cattedra si intende il passaggio da una classe di concorso ad un’altra presenti nello stesso ordine di scuola e nello stesso ruolo (Esempio passaggio da Discipline Letterarie A012 a Discipline Letterarie latino A011).

Passaggio di Ruolo

Per passaggio di ruolo si intende il passaggio da un ordine di scuola ad un altro (ad esempio da infanzia a primaria, da secondaria di I grado a secondaria di II grado ecc) o da un ruolo all’altro (ad esempio da ITP tabella B docente diplomato a Docente laureato di classe di concorso di tabella A).

Trasferimento

Il trasferimento da una scuola all'altra sulla stessa classe di concorso riguarda invece la mobilità territoriale e può essere provinciale, ossia tra scuole della stessa provincia, oppure interprovinciale, cioè tra scuole di province diverse.

Trasferimento su posto di sostegno

Il trasferimento da posto comune a sostegno, se si resta nello stesso ordine di scuola e nello stesso profilo, non è passaggio di cattedra/ruolo, ma semplice trasferimento (mobilità territoriale).

Chi può chiedere passaggio di cattedra e/o di ruolo

Per poter chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo il docente deve:
1) Avere la relativa abilitazione;
2) Aver superato l'anno di prova.

Un docente che non ha ancora superato l’anno di Prova, che sia neoimmesso in ruolo o che abbia ottenuto nel 2018 il passaggio di ruolo, non può chiedere né passaggio di Cattedra, né passaggio di ruolo.
Entrambi i movimenti, infatti, rientrano nella mobilità professionale.
Secondo l'art 4 del CCN mobilità 2019/20 può chiedere mobilità professionale solo chi al momento di presentazione della domanda ha superato il periodo di prova.

Chi puà chiedere trasferimento su posto di sostegno

 

Discorso diverso per il movimento da comune a sostegno, che essendo un trasferimento si può chiedere anche se non è stato ancora superato l’anno di prova, a patto che il docente sia in possesso del relativo titolo di specializzazione.
Il movimento da sostegno a comune, invece, può essere fatto solo se si è superato il vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno, quindi un neoassunto su sostegno non può chiederlo.

Quali domande presentare

 

MOBILITA’ TERRITORIALE: Per chiedere i movimenti di mobilità territoriale ossia il trasferimento provinciale, il trasferimento interprovinciale e il trasferimento su o da posto di sostegno bisogna presentare la domanda di Trasferimento presente sul portale Istanze online.
Se il docente desidera partecipare a più tipologie di trasferimento incluse nella mobilità territoriale (esempio sia provinciale che interprovinciale) deve presentare un'unica domanda inserendo un massimo di 15 preferenze.

MOBILITA’ PROFESSIONALE: Per chiedere i movimenti di mobilità PROFESSIONALE ossia il passaggio di cattedra e/o di ruolo, il docente deve presentare una domanda per ogni tipo di passaggio, quindi una domanda per il passaggio di ruolo e/o una domanda per il passaggio di cattedra. Le domande sono disponibili sul portale istanze online.
Si può chiedere un solo tipo di passaggio di ruolo, ossia verso un solo ordine di scuola e/o classe di concorso.
Il passaggio di ruolo ha sempre la priorità su tutti gli altri movimenti richiesti.

Chi vuole può postare domande relative ad altre situazioni specifiche nei commenti al blog o alla pagina Facebook Dima Scuola.

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