Photo: ildocenteprecario
La domanda di mobilità scade il 5 aprile e molti non hanno
ancora avuto il coraggio di dedicarsi alla sua compilazione.
In effetti non è semplicissimo anche perché la normativa
negli ultimi anni è cambiata notevolmente.
Pubblichiamo questo Dossier come guida per la presentazione
della domanda di mobilità, con link a post di approfondimento sulle specifiche
tematiche.
Quest’anno ci sono diverse novità rispetto all’anno scorso,
come la possibilità di inserire fino a 15 scuole.
Ma partiamo dall’inizio.
Chi può fare domanda di mobilità?
Tutti i docenti di ruolo, anche i neoimmessi in ruolo e
qualunque docente con contratto a Tempo Indeterminato, che non ha ancora
superato l’anno di prova.
Gli assunti da GMRE 2018 che stanno facendo il III anno FIT
non possono partecipare perché hanno un contratto a TD.
Cosa bisogna fare per presentare la domanda?
Per presentare la domanda bisogna accedere al Portale Istanze
online con le proprie credenziali e selezionare il tipo di mobilità che si
intende fare (vedi dopo “dove quali e quante domande presentare).
Se non ci si ricorda più la password di accesso a Istanze
online si può chiedere il ripristino; a questo link tutte le indicazioni: ISTANZEONLINE: Cosa fare se non ci si ricorda le credenziali di accesso? Comerecuperare username e password . E' disponibile inltre un Vademecum messo a disposizione della FLC CGIL
Quale tipologia di movimento si può chiedere?
I docenti di ruolo possono chiedere sia mobilità
professionale (se hanno superato l’anno di prova), che la mobilità territoriale
(anche se non hanno ancora superato l’anno di prova)
Che differenza c’è tra mobilità territoriale e mobilità professionale?
La mobilità territoriale rappresenta i trasferimenti sulla stessa classe di concorso tra scuole della provincia o scuole di province diverse.
La mobilità professionale rappresenta il passaggio di ruolo
(ossia da un’ordine di scuola all’altro) e il passaggio di cattedra (ossia tra
due cdc dello stesso ordine di scuola). Il passaggio da ITP (tabella B) a
docente laureato (tabella A) rientra nei passaggi di ruolo.
Per approfondimenti sulle differenze tra trasferimenti e
passaggi di cattedra e/o ruolo si può consultare questo link: Mobilità
territoriale e mobilità professionale: quali movimenti si possono fare, quali
domande compilare, chi può partecipare
Quali sono i requisiti per chiedere passaggio di cattedra o di ruolo?
Bisogna essere in possesso della specifica abilitazione e aver
superato l’anno di prova. Quindi i neoimmessi in ruolo non possono chiedere passaggio
di cattedra e/o ruolo: Un
docente in anno di prova può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo?
Un docente neoimmesso può chiedere trasferimento?
Sì, può chiedere trasferimento (e non è obbligato come
succedeva fino a qualche anno fa) sia all’interno della provincia di
titolarità, sia in un’altra provincia: Docenti
neoimmessi in ruolo e Mobilità 2019
Dove, Quali e Quante domande si devono presentare?
Le domande di trasferimento si presentano attraverso l’apposita applicazione del portale Istanze online.
Chi vuole chiedere trasferimento nella stessa provincia o in
province diverse sulla stessa classe di concorso o posto per il quale è
attualmente titolare deve presentare domanda di trasferimento (Punto 1 nello
schema 1). Si presenta un'unica domanda sia per chi vuole chiedere
trasferimento provinciale, sia per chi vuole chiedere trasferimento
interprovinciale, sia per chi vuole chiederli entrambi.
Chi vuole chiedere passaggio di cattedra e/o di ruolo, deve
presentare domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo (Punto 2 e/o 3 nello
schema 1). Chi vuole chiedere entrambi deve presentare due domande distinte.
Chi vuole chiedere sia trasferimento, sia passaggio di
cattedra che passaggio di ruolo, deve presentare 3 domande distinte.
Trasferimento da Sostegno a materia e viceversa
Il trasferimento da posto di sostegno a posto normale e
viceversa nello stesso ordine di scuola nella stessa provincia non è un
passaggio di cattedra, ma rientra nella mobilità provinciale (fase 2): Il
movimento da posto di sostegno a posto comune non è un passaggio di cattedra,
ma una mobilità territoriale. Come compilare la domanda di trasferimento da e
su posto di sostegno
Anche i neoimmessi in ruolo possono chiedere trasferimento da
posto comune a posto di sostegno (non viceversa), in quanto rientra nella
mobilità territoriale.
Per poter chiedere trasferimento su o da sostegno quindi si
deve presentare domanda di trasferimento su Istanze online (punto 1 in figura)
e inserire la preferenza sul sostegno al punto 36 della domanda.
Per chiedere trasferimento da posto comune a sostegno, anche
interprovinciale, bisogna avere il relativo titolo di specializzazione.
Per chiedere trasferimento da sostegno a posto comune bisogna
aver superato il vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno.
Quali campi bisogna compilare nella domanda?
Una volta selezionata la tipologia di domanda che si vuole
richiedere apparirà una schermata con una serie di campi da compilare, come
riportato in figura.
Tutti i campi vanno compilati online. I titoli inseriti
andranno poi dichiarati utilizzando i modelli del MIUR o facendo un’autodichiarazione
(altre info a questo link: Mobilità 2019: quali modelli allegare )
Quali e quante preferenze si possono inserire?
Per ogni domanda presentata si possono effettuare massimo 15
scelte tra:
- Scuole
- Comuni
- Distretti
- Province
Non ci sono limiti per ogni preferenza, al contrario dell’anno
scorso, se non il massimo di 15. Spariscono gli Ambiti Territoriali.
Si può presentare domanda anche solo per una singola scuola
(o distretto o comune).
Indicazioni sula scelta delle sedi sono riportate qui: Mobilità
2019: cosa scelgo? Scuole Province Distretti comuni?
Da quest’anno ci sono dei casi in cui chi ottiene
trasferimento in una scuola, dovrà restarci per 3 anni, senza possibilità di
chiedere mobilità volontaria.
Ciò succede quando il docente:
- ottiene trasferimento o passaggio su una scuola che aveva
indicato come preferenza sintetica (singola scuola);
- ottiene trasferimento o passaggio in un distretto subcomunale
del proprio comune di titolarità;
Non è soggetto al vincolo triennale, invece, il docente che:
- ottiene il trasferimento su una preferenza analitica (comune,
distretto, provincia);
- Si trova in una delle situazioni previste dall’art 13 (esempio
invalidità, disabilità, 104 per coniuge e figli, ecc.);
- Ha ottenuto una sede in seguito a mobilità d’ufficio o
condizionata, anche se avesse espresso preferenza puntuale (scuola).
Un approfondimento su questo tema è riportato a questo link: Scelta
delle sedi: casi in cui si applica il vincolo triennale
Quali titoli danno punteggio nella mobilità?
I titoli di servizio e culturali che danno punteggio nella
domanda di trasferimento e di passaggio di ruolo sono riportati nelle tabelle allegate al CCN mobilità 2019.
In questo post è approfondito il discorso della validità del
ruolo e preruolo prestato anche in ordini di scuola diversi: Valutazione del Servizio Preruolo nella graduatoria Interna d’Istituto e nella mobilità a domanda
Quali allegati bisogna aggiungere?
Gli allegati da aggiungere sono:
il modello D per la dichiarazione del ruolo e del preruolo.
il modello E per la dichiarazione del servizio continuativo.
il modello F per la dichiarazione del punteggio aggiuntivo.
le autodichirazioni relative ai titoli culturali e alle
esigenze di famiglia. Si può fare una dichiarazione distinta per ogni sezione
oppure una pluridichiarazione.
Nel seguente post si possono trovare i link agli allegati: Mobilità
2019: quali modelli allegare
Come si caricano gli allegati?
Per aggiungere gli allegati bisogna caricarli nell’apposita
sezione prima di allegarli, cioè prima di inoltrare la domanda di mobilità.
Gli allegati si caricano nella sezione “Altri Servizi” e poi “gestione
allegati” di Istanze online, come è riportato in questo approfondimento: Come
caricare gli allegati su Istanze online
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