I docenti neoimmessi in ruolo da Concorso 2016 o da GAE, possono presentare già quest’anno 2019, la domanda di mobilità territoriale, indipendentemente dall’esito dell’anno di prova (che sarà successivo). Anche chi non ha svolto i 180 gg di servizio perché in Astensione o in Aspettativa, o altro, potrà presentare domanda di mobilità.
I docenti neoimmessi di
cui sopra potranno, infatti, chiedere i seguenti movimenti:
- Trasferimento
dalla
scuola di titolarità a un’altra scuola
della stessa provincia di titolarità.
- Trasferimento
in un’altra provincia
- Trasferimento
da posto comune a sostegno (non viceversa dato che sussiste
il vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno).
I docenti neoassunti non possono, invece, presentare domanda di passaggio di ruolo, dato che in questo caso
occorre aver superato l’anno di prova, oltre ad essere in possesso della
relativa abilitazione.
La
mobilità non è obbligatoria; ciò significa che se un docente
vuole restare nella attuale sede di titolarità non deve fare nessuna domanda.
Docenti al III anno FIT
I docenti che stanno frequentando il III anno di FIT, invece, non posso fare nessuna domanda di mobilità per quest’Anno Scolastico e probabilmente per i successivi 3
anni, dato che
sussisterà il vincolo di permanenza di 3 anni nella scuola di assunzione.
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APPROFONDIMENTI:
Tutto su Anno di Prova: pagina di Riepilogo delle attività da svolgere nell'anno di prova, commentate e schematizzate: Attività Didattica, Peer to Peer, Curriculum Formativo. Bilancio delle Competenze, Tutor docenti.
Tutto su Anno III anno FIT: pagina di Riepilogo delle attività da svolgere nell'anno di prova, commentate e schematizzate: Ricerca/Azione, Curriculum Formativo, 24 ore di verifica, Tutor III anno FIT.
Tutto sulla mobilità:
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Tutto sulla mobilità:
salve, colui che è in anno di prova (perchè ha ottenuto il passaggio di ruolo), può chiedere il passaggio di cattedra? grazie
RispondiEliminaPurtroppo no. Il passaggio di cattedra, infatti, rientra nella mobilità professionale. Secondo l'art 4 del CCN mobilità 2019/20 può chiedere mobilità professionale solo chi al momento di presentazione della domanda ha superato il periodo di prova:
Elimina"ART. 4 Mobilità Professionale
1.Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano
ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di
prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo
richiesto owero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe
di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti
tecnico-pratici."