Buone notizie per i docenti che
stanno partecipando al concorso 2018, fase transitoria. Sembra, infatti, che
sarà possibile rinunciare alla nomina senza subire particolari sanzioni e attendere
una nomina più favorevole su altre classi di concorso per lo stesso Anno
Scolastico, o anche attendere l’anno successivo una nomina dalla stessa GMRA.
Tale possibilità fino ad ora è stata preclusa ai vincitori di concorso, che
hanno dovuto accettare province molto distanti da casa, in quanto la rinuncia a
una nomina da un GM comportava invece il depennamento definitivo da tale GM, ma
non dalle altre.
Il MIUR ha infatti pubblicato la nota N°22832 del 10/05/2018, che riporta alcune prime indicazioni relative alla
procedura concorsuale del Concorso Docenti 2018, fase transitoria, accessibile
agli abilitati. Successivamente, assicura il MIUR, con l'invio dell'annuale DM
di autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente
con le relative istruzioni operative, verranno fornite le ulteriori indicazioni
relative alla procedura concorsuale di cui all'oggetto.
Secondo tale nota “la mancata
accettazione della nomina comporta, per quell'anno, la sola cancellazione dalla
relativa GMRE e non dalle GMRE di altre classi di concorso/tipo posto in cui il
candidato è eventualmente iscritto. Questo in quanto l'art. 8, comma 3 delD.lvo n. 59/2017 prevede che l'accettazione del terzo anno FIT deve seguire le
stesse regole delle supplenze annuali: "Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale".
Le condizioni normative delle supplenze annuali vengono stabilite dal DM del 13/06/2007 noto come Regolamento delle supplenze del 2007. In nessun punto del Regolamento 2007 è riportato che la rinuncia a un incarico a TD possa portare al depennamento dalla reletava graduatoria.
Le condizioni normative delle supplenze annuali vengono stabilite dal DM del 13/06/2007 noto come Regolamento delle supplenze del 2007. In nessun punto del Regolamento 2007 è riportato che la rinuncia a un incarico a TD possa portare al depennamento dalla reletava graduatoria.
Quindi sembrerebbe che il docente
possa rinunciare alla nomina al terzo anno del FIT qualora voglia attendere una
nomina più favorevole, con la sola conseguenza di non poter accettare un’altra nomina
dalla stessa GMRA per quell’A. S., così come accadeva per le GAE, senza essere
depennato.
Questo significa che il docente potrà
accettare sia nomina al III anno di FIT per altra classe di concorso per la
quale è in GMRA, sia accettare una nomina da qualsiasi graduatoria nella quale
il docente risulta inserito. Resterà quindi in GI di II fascia e potrà
accettare incarichi di supplenza per i quali verrà convocato.
Considerando che il concorso è
regionale, tale possibilità risulta molto importante in quanto una delle
lamentele più diffuse tra i vincitori dei precedenti concorso era che si era
costretti ad accettare una nomina anche in province distanti molti chilometri, rispetto
a quella di residenza, senza possibilità di rinuncia, pena il depennamento
dalla rispettiva GM.
In questo caso invece i docenti in GMRA potranno rinunciare alla nomina e attendere l’anno successivo nella speranza di ottenere una provincia o un Ambito territoriale migliore.
In questo caso invece i docenti in GMRA potranno rinunciare alla nomina e attendere l’anno successivo nella speranza di ottenere una provincia o un Ambito territoriale migliore.
Ricordiamo che, dopo superamento
dell’anno di formazione al docente verrà assegnato un incarico triennale nello
stesso Ambito Territoriale secondo il comma 3 dell’art 13 del DM 59/2017 (a
meno di possibilità di mobilità, attualmente non ancora regolamentata).
Rovescio della medaglia è che il
docente non potrà avere la certezza che l’anno successivo riuscirà ad ottenere
una provincia più favorevole, quindi la rinuncia è comunque un rischio.
Attendiamo in ogni caso ulteriori
chiarimenti del MIUR, per capire se effettivamente sarà confermata questa possibilità.
Aggiornamento agosto 2018:
In seguito alla pubblicazione dell'allegato A, alla nota MIUR del 2 agosto 2018, è stata esclusa la possibilità di rinunciare a un incarico da GMRA del FIT e permanerci. Chi rinuncia al FIT viene eliminato dalle GMRA definitivamente. Ne abbiamo parlato tempestivamente su questo blog, nel post del 3 agosto 2018:
Aggiornamento agosto 2018:
In seguito alla pubblicazione dell'allegato A, alla nota MIUR del 2 agosto 2018, è stata esclusa la possibilità di rinunciare a un incarico da GMRA del FIT e permanerci. Chi rinuncia al FIT viene eliminato dalle GMRA definitivamente. Ne abbiamo parlato tempestivamente su questo blog, nel post del 3 agosto 2018:
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Segnalo che purtroppo questa buona notizia è stata poi smentita (magari ne avete già parlato sul sito): la nota (22832 del 10/5) che è stata poi rettificata dal ministero (35110 del 2/8).
RispondiEliminaRiporto qui la rettifica:
A. 12 Ammissioni al percorso terzo anno FIT
Relativamente alle GMRE di classi di concorso appartenenti ad ambiti verticali, lo scorrimento delle GMRE potrà avvenire solo al completo esaurimento di tutte le graduatorie afferenti alla graduatoria del concorso 2016.
La mancata accettazione della nomina comporta la definitiva cancellazione dalla relativa GMRE. Con l’occasione si segnala il refuso “per quell'anno” contenuto nella nota prot. n. 22832 del 10 maggio 2018.
Infatti E' stato pubblicato sul Blog in data 3 agosto. Inoltre, per evitare malintesi, a questo post è ststo aggiunto un Aggiornamento di agosto 2018 con il link corretto.
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