venerdì 20 gennaio 2017

Riforma Concorso Docenti: non occorrerà più l'Abilitazione per partecipare al concorso per la scuola secondaria. Requisiti e titoli d’accesso




Prosegue l’approfondimento sullo schema legislativo relativo al sistema di formazione iniziale per l’accesso al ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto del Govern N 377 del 16 gennaio 2017) , che dovrebbe entrare in vigore dall’ Anno Scolastico 2020/2021, sottoposto ad esame parlamentare, quindi potrebbe subire delle variazioni prima dell'approvazione.

Il primo step di accesso è il concorso pubblico nazionale che consente l'ingresso al successivo percorso formativo e valutativo di durata triennale, descritto in questo post.
Una quota dei posti del concorso sarà riservata agli abilitai e a coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d’istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo.

Sono previste 3 tipologie di posti

   a) Posti comuni relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria. 
   b) Posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico della scuola secondaria.
    c) Posti di sostegno


La novità principale è che mentre dal 2012 bisognava essere già abilitati per poter partecipare al concorso, dal 2020 non sarà necessaria l’abilitazione, ma occorreranno altri requisiti.
Infatti, come si evince dalla relazione tecnica allegata all’atto del governo, l'attuale assetto di accesso alla procedura concorsuale verrà innovato, in quanto non prevede più, per la scuola secondaria, il requisito iniziale di accesso alla procedura concorsuale dell'abilitazione all'insegnamento, ma il solo titolo di studio come definito nell'ambito del decreto che dovrà disciplinare le classi di concorso.

I requisiti che il candidato dovrà avere per accedere al concorso sono i seguenti:

1. per i posti comuni:

  • Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di secondo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso individuata in base decreto di cui all'articolo 4; 
  • Certificazione, tramite “diploma supplement” o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche; 

  • Attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell’articolo 7, comma l, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo l0, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.

2. Per i posti di insegnante tecnico-pratico:

  • laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso in base al decreto di cui all'articolo 4, sulla base di successivi accordi contrattuali;
  • certificazione, tramite “diploma supplement” o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
  • attestazione delle competenze linguistiche, cor1'Ìspondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma l, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo l0, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.


3. Per i posti di sostegno:
Costituirà titolo di accesso al concorso, il possesso dei requisiti di cui per i posti comuni o per quelli di insegnante tecnico-pratico, relativamente alla classe di concorso indicata dal candidato in sede di domanda di partecipazione


Secondo il testo del Decreto legislativo da approvare, verrà pubblicato un Decreto Ministeriale per riordinare e aggiornare periodicamente le classi di concorso e per individuare i settori scentifico-disciplinari all’interno dei quali acquisire i 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Molti docenti attualmente inseriti nella seconda e terza fascia d’istituto si chiedono se anche il possesso dei requisiti, soprattutto quelli nelle discipline didattiche e pedagogiche e la laurea per gli insegnanti tecnico-pratici, sia un vincolo alla partecipazione al concorso anche per loro, che sono già abilitati e/o hanno prestato servizio per 36 mesi.
Questo aspetto sarà da chiarire, anche se dalla lettura del testo sembrerebbe che non ci siano distinzioni e che quindi tutti gli aspiranti debbano essere in possesso dei requisiti indicati.
Qui si p visualizzare  l'Atto del Governo N 377

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